Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to 40-day silence, declaring the lawsuit extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished due to the appellant's failure to respond within 40 days. The tax authority argued that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the procedural silence amounted to a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13119/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VIRGINIA BRACELLI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE, N. 120, presso lo studio dell’avvocato ANDREICICH VIPSANIA (NDRVSN72E57H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2077/2024 depositata il 29/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13119/2024 Numero sezionale 2611/2025 Numero di raccolta generale 24363/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/08/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 13119/2024 Numero sezionale 2611/2025 Numero di raccolta generale 24363/2025 Data pubblicazione 02/09/2025