Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Roma Capitale, had not acted after the lower court's proposal for case closure, while the respondent, Istituto Lega, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8117/2024 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE , 21, presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO LEGA DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA DI MODIGLIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato CRUSCUMAGNA TIZIANA (CRSTZN69S54H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCIUME' PIETRO (SCMPTR71R02F205C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5504/2023 depositata il 04/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 8117/2024 Numero sezionale 2602/2025 Numero di raccolta generale 24350/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/08/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 8117/2024 Numero sezionale 2602/2025 Numero di raccolta generale 24350/2025 Data pubblicazione 02/09/2025