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Decreto — n. 24323/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24323/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24323/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 985/2022 proposto da: GATTI STEFANO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Santamaria; -ricorrente- contro COMUNE DI AGRATE BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luca Arigò e Antonella Giglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1978/12/2021 depositata il 26 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 31 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24323/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 985/2022 proposto da: GATTI STEFANO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Santamaria; -ricorrente- contro COMUNE DI AGRATE BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luca Arigò e Antonella Giglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1978/12/2021 depositata il 26 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 31 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al reddito rinuncia al dibattimento orale rinuncia al brevetto ritiro delle conclusioni civili contenzioso tributario diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 31 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 985/2022 proposto da: GATTI STEFANO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Santamaria; -ricorrente- contro COMUNE DI AGRATE BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luca Arigò e Antonella Giglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1978/12/2021 depositata il 26 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 31 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e