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Decreto — n. 24321/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24321/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24321/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 3722/2022 proposto da: COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Renzi; -ricorrente- contro POLYNT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonella Giglio, Cristian Fedreghetti e Maurizio Leone; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 767/2/2021 depositata il 28 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 18 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24321/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 3722/2022 proposto da: COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Renzi; -ricorrente- contro POLYNT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonella Giglio, Cristian Fedreghetti e Maurizio Leone; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 767/2/2021 depositata il 28 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 18 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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spese di difesa rimborso dell'imposta preventiva deduzione per spese assunzione delle spese recupero dei costi decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 18 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 3722/2022 proposto da: COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Renzi; -ricorrente- contro POLYNT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Antonella Giglio, Cristian Fedreghetti e Maurizio Leone; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 767/2/2021 depositata il 28 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 18 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e