Decreto — n. 24318/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 6244/2022 proposto da: DOLCEVITA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorella Di Meco; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 906/5/2021 depositata il 22 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24318/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 6244/2022 proposto da: DOLCEVITA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorella Di Meco; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 906/5/2021 depositata il 22 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 6244/2022 proposto da: DOLCEVITA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorella Di Meco; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 906/5/2021 depositata il 22 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a