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Decreto — n. 24311/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24311/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24311/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 19900/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro IMPIANTI ELETTRICI CHECCHI SNC, CLAUDIO CHECCHI e FAUSTO CHECCHI; -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, n. 169/13/2024 depositata il 21 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 23 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24311/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 19900/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro IMPIANTI ELETTRICI CHECCHI SNC, CLAUDIO CHECCHI e FAUSTO CHECCHI; -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, n. 169/13/2024 depositata il 21 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 23 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario differimento dell'imposizione arretrati d'imposta contratto di assegno bancario disposizione della legge sull'imposta sul reddito sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 23 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 19900/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro IMPIANTI ELETTRICI CHECCHI SNC, CLAUDIO CHECCHI e FAUSTO CHECCHI; -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, n. 169/13/2024 depositata il 21 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 23 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a