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Ordinanza — n. 24308/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed for lack of specific reasoning on guarantee and interest taxation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24308/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Second Tax Court's judgment for omitting a ruling on specific appeal grounds regarding tax liability and interest rates. The tax agency argued the lower court failed to address the proportional tax on the guarantee and non-compensatory interest, relying on restrictive interpretations of appeal specificity rules. The court held that the lower court's limited confirmation of illegality constituted an implicit decision on merits, violating the requirement for explicit reasoning on all contested points.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Second Tax Court must explicitly rule on all specific grounds of appeal regarding tax liability and interest; a mere confirmation of illegality without addressing the merits constitutes an omission of reasoning requiring cassation.

Parole chiave

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tax appeal specificity omission of reasoning guarantee taxation interest rates liability Second Tax Court cassation quashing implicit decision merits ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha prospettato violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ., art.
Art. 1, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992
civ., art. 1, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha prospettato violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ., art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707
Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519
652186 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.
Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954
658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv.
Cass. Sez. 1, 04/01/2022, n. 48
Non può, infatti, ravvisarsi una pronuncia implicita (come sostiene la controricorrente),in quanto le prospettazioni dell’appello (tassazione proporzionale dell’atto enunciato e tassazione degli interessi) erano pregiudiziali a qualsiasi altra pronuncia (vedi, Cass. Sez. 1, 04/01/2022, n. 48, Rv.
Cass. Sez. U., 10/07/2019, n. 18520
avrebbe dovuto pronunciarsi sull’impugnazione tenendo presenti i principi espressi da questa Corte in materia (Cass. Sez. U., 10/07/2019, n. 18520, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27830/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA, rappresentata e difesa dall’Avv.SQUILLACIOTI VINICIO (SQLVNC59T17G620X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 484/2019 depositata il 28/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 08/04/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate;

2. ricorre percassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi;

3. resiste con controricorso la società contribuente che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo;

4. l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorsoè fondato, logicamente assorb ito il secondo motivo , e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha prospettato violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ., art. 1, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sui motivi di appello. La ricorrente ha trascritto l’atto di appello che conteneva motivi di gravame sia sulla tassazione della fideiussione enunciata,sia sugli interessi da considerare moratori e non corrispettivi e,sul punto , la CTR non ha pronunciato. In particolare, sull’enunciazione della fideiussione la ricorrente richiamava specifica giurisprudenza di questa Corte di Cassazione e chiedeva la riforma della decisione.

Del resto, la specificità dei motivi di appello in materia tributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass.

Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 - 01). La volontà di impugnazione era, quindi, inequivoca e la CTR ha omesso ogni pronuncia sui motivi di gravame. Non può, infatti, ravvisarsi una pronuncia implicita (come sostiene la controricorrente),in quanto le prospettazioni dell’appello (tassazione proporzionale dell’atto enunciato e tassazione degli interessi) erano pregiudiziali a qualsiasi altra pronuncia (vedi, Cass. Sez. 1, 04/01/2022, n. 48, Rv. 663479 –01).

Conseguentemente la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciarsi sull’impugnazione tenendo presenti i principi espressi da questa Corte in materia (Cass. Sez. U., 10/07/2019, n. 18520, Rv. 654578 –01 ; vedi anche Sez. 5, udienza 23/06/2015, dep. 9/10/2015, n. 20266), là dove essa si è limitata a confermare che l’avviso era illegittimo, e che assodato era il diritto della banca di ottenere il rimborso dell’imposta pagata. E’ dunque mancata qualsiasi disamina sulla natura e rilevanza impositiva tanto del rapporto contrattuale di debito, quanto della relativa fidejussione, quanto ancora degli interessi riconosciuti in ingiunzione.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo ; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anc