Court rules registration duty applies to debt recovery decrees against guarantors, rejecting VAT exemption claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that had granted a refund of registration duties. The tax authority argued the decree was subject to VAT, but the court found the guarantor's action was a reimbursement claim, not a taxable supply. Consequently, the court held the decree required proportional registration duty, overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 and Art. 8, para 1, of the Tariff of D.P.R. n. 131/1986; In cases of registration duty, a writ of execution obtained by a guarantor against the principal debtor is subject to proportional duty because the guarantor exercises a right of reimbursement rather than providing a taxable service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3384/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro CASSA RURALE ARTIGIANA BRENDOLA CC SOC COOP, rappresentata e difesa dall’Avv.MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) unitamente all'Avv.TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 748/2018 depositata il 20/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 08/04/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente ed annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro;
2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso;
3. resiste con controricorso la società contribuente che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con decisione nel merito (di rigetto del ricorso originario della contribuente società) da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito; le spese dell’intero giudizio possono compensarsi in considerazione del solo successivo consolidamento della giurisprudenza della Corte (S.U.)in materia.
2. Emerge dalla sentenza impugnata che la Cassa rurale ed artigiana Brendola soc. coop. provvedeva all’adempimento della fideiussione (di cui era garante, in un contratto di locazione finanziaria) ed otteneva un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme, notificato anche ai co-fideiussori, per la somma di euro 1.250.000,00. L’Agenzia delle entrate applicava l’imposta di registro proporzionale al 3 % sull’importo principale e lo 0,5 % sull’importo di euro 800.000,00 riguardante una fideiussione, oltre alle imposte in misura fissa sulle lettere di fideiussione.
3. L’Agenzia delle entrate prospetta con l’unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli art. 40 e 8, parte prima della tariffa, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo risulta fondato, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggettead IVA.
Rileva dunque il rapporto di garanzia, fiscalmente distinto ed autonomo, e non il contratto di locazione finanziaria attratto in campo Iva. In tal senso si è pronunciata questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite («In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato», Cass.
Sez. U., 10/07/2019, n. 18520, Rv. 654578 –01; vedi anche Sez. 5, udienza 23/06/2015, dep. 9/10/2015, n. 20266).
4. Non può, quindi, condividersi la tesi della controricorrente della sussistenza di un’operazione soggetta ad IVA poiché l’operazione non era la surroga del fideiussore che aveva adempiuto alla obbligazione garantita ma “il diritto della Banca alla refusione di quanto anticipato in ragione di un contratto atipico di finanziamento”. In fatto, emerge che dopo aver adempiuto al pagamento la controricorrente otteneva un decreto ingiuntivo contro il debitore principale e i fideiussori, che non può ritenersi soggetto ad IVA, per quanto visto sopra (Cass. Sez. U., 10/07/2019, n. 18520, Rv. 654578 –01). P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso d