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Ordinanza — n. 24298/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by regional government's self-help annulment of tax orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24298/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished due to the Region of Lombardy's self-help annulment of the challenged tax orders. Unicredit Leasing argued for the appeal's acceptance, while the Region confirmed the annulment via a committee deliberation and a formal letter. The court ruled that since the administrative act was voided by the authority itself, the litigation purpose was fulfilled, terminating the case and offsetting legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: When the administrative authority annuls the challenged act through self-help, the litigation is extinguished and legal costs are offset.

Parole chiave

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autotutela amministrativa estinzione lite annullamento d'ufficio contributo unificato procedimento amministrativo Corte di Cassazione imposizione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 legge n. 228 del 2012
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4168/22
In considerazione del consolidamento della giurisprudenza in materia solo dopo la proposizione del ricorso (v. Cass. n. 4168/22; Cass. n. 13131/19) e valutato il consequenziale annullamento d’ufficio dell’imposizione, le spese possono compensarsi interamente.
Cass. n. 13131/19
4168/22; Cass. n. 13131/19) e valutato il consequenziale annullamento d’ufficio dell’imposizione, le spese possono compensarsi interamente.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2293/2018 R.G. proposto da UNICREDIT LEASING SPA, rappresentato e difeso dall’Avv. ROMANELLI CHIARA (RMNCHR75T52H501M) unitamente all'avvocato MATTARELLI FRANCESCO (MTTFNC68A07D969O) -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, rappresentatae difesa dall'avvocato GIANELLI ALESSANDRO (GNLLSN59L22F205U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2696/2017 depositata il 15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 08/04/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Unicredit Leasing s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi;

2. resiste con controricorso la Regione Lombardia con richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso; successivamente la Regione ha reiterato la richiesta attraverso la costituzione di un nuovo difensore;

3. la contribuente ha depositato memoria nella quale evidenzia che la Regione Lombardia aveva comunicato l’annullamento degli atti impugnati, concludeva pertanto o per l’accoglimento del ricorso o per l’estinzione della lite per annullamento in autotutela. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Dagli atti allegati alla memoria della ricorrente emerge l’annullamento degli atti di imposizione oggetto del presente procedimento; la Regione con delibera di Giunta (22 luglio 2019 n. XI / 1941) ha espressamente annullato gli atti impugnati, di cui al procedimento pendente in Cassazione, RG 2293/2018, tra tante altre controversie con il medesimo oggetto; l’annullamento delle ingiunzioni è confermato anche dalla lettera a firma della dirigente della Regione,Lucia Marsella (anch’essa allegata alla memoria della contribuente); deve pertanto disporsi l’estinzione del processo per l’annullamento in autotutela da parte della Regione.

In considerazione del consolidamento della giurisprudenza in materia solo dopo la proposizione del ricorso (v. Cass. n. 4168/22; Cass. n. 13131/19) e valutato il consequenziale annullamento d’ufficio dell’imposizione, le spese possono compensarsi interamente.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzionedel proce