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Decreto — n. 24292/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to lack of response.

Numero d'incarto Decreto — n. 24292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinct following a successful appeal by the Revenue Agency against a lower court's judgment. The Revenue Agency argued that the insertion of the case into a specific list under Article 5 of Law No. 130/2022 documented the regular conclusion of the dispute without any denial. The court upheld this view, ruling that since neither party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, the process terminated automatically.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, Civil Procedure Code: The process is extinguished if the case is listed for conclusion and no party requests a hearing within the legal term.

Parole chiave

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extinction of process tax litigation list of concluded cases lack of response civil procedure code revenue agency appeal automatic termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28543/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BLU BUK DIFFUSION SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato VIANELLO LUCA, unitamente all'avvocato LANDI TOMMASO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1420/ 13/ 2021 depositata il 08/04/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 29/08/2025 La