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Ordinanza — n. 24284/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses taxpayer appeal for inadmissibility regarding non-appealable acts and late self-help requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24284/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the original lower court decision while allowing the tax agency's counter-appeal. The taxpayer argued for a property reclassification, but the court found the original request inadmissible because it targeted an act not subject to appeal and the self-help request was filed too late. Consequently, the lower court's decision to reject the taxpayer's initial claim was upheld, and the agency's appeal was accepted.

Regesto Legislator

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Art. 21, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The Court holds that a taxpayer's request for self-help to withdraw a definitive tax act is inadmissible if the act is not appealable and the request lacks general administrative interest, while denials of rent variation requests are distinct acts subject to specific time limits.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility self-help administrative request property reclassification tax court jurisdiction statute of limitations stima fiscale immobiliare riclassificazione di terreni valore ufficiale

Disposizioni normative citate

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Art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992
Risulta fondato il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.
Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) che logicamente assorbegli ulteriori motivi (omesso esame di un fatto decisivo, art.
Art. 360, primo comma, n. 5, Cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 19, d.lgs. 546 del 1992
civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.
Art. 17 e 20 R.d. 652 del 1939
civ.; violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 20 R.d. 652 del 1939, art.
Art. 1, d.m. 701 del 1994
652 del 1939, art. 1, d.m. 701 del 1994 e 38, primo comma, d.P.R.
Art. 38, primo comma, d.P.R. 917 del 1986

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161
Cass. Sez. 5, 07/03/2022, n. 7318
670207 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/03/2022, n. 7318, Rv.
Cass. Sez. 5, 04/09/2023, n. 25659
664098 –01 e Cass. Sez. 5, 04/09/2023, n. 25659, Rv.
Cass. Sez. 5, 19/08/2020, n. 17363
Cass. Sez. 6, 04/11/2021, n. 31574
546 del 1992»(Cass. Sez. 6, 04/11/2021, n. 31574, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20427/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro GARRONE PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv.CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) unitamente all'Avv.TORTORELLI AUGUSTO (TRTGST64R31F839E) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 39/2018 depositata il 04/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/03/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente e determinava per l’immobile in oggetto la Classe5 e la categoria A/2, per una consistenza di vani 9,5;

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi; resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, il contribuente che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. Segue la condanna alle spese delgiudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento che tenga conto della controvertibile natura del provvedimento impugnato e del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia,possono compensarsi interamente.

2. Il contribuente impugnava il silenzio rifiuto sulla sua richiesta di rideterminazione del classamento dell’immobile già in categoria A/1, classe 4, vani 9,5, denuncia di variazione n. 43998/1986; con l’istanza, in autotutela, (prot. 248884/2008) il contribuente richiedeva la categoria A/2. Risulta fondato il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) che logicamente assorbegli ulteriori motivi (omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n.

5. Cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 20 R.d. 652 del 1939, art. 1, d.m. 701 del 1994 e 38, primo comma, d.P.R. 917 del 1986, art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.). L’impugnazione del diniego di autotutela, in ogni caso,è limitata alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, che nel caso in giudizio non sono neanche prospettate («Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria», Cass.

Sez. 5, 03/01/2024, n. 161, Rv. 670207 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/03/2022, n. 7318, Rv. 664098 –01 e Cass. Sez. 5, 04/09/2023, n. 25659, Rv. 669038 -01) . Il ricorso originario, pertanto, deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso un atto non ricorribile. La questione dell’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e conseguentemente nessun giudicato si è configurato, come invece ritiene il controricorrente. Del resto, nessun accertamento di fatto risulta necessario per la risoluzione della questione («In tema di processo tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l'esame di documenti riguardanti la notifica dell'atto impositivo in relazione alla data d'inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito» Cass.

Sez. 5, 19/08/2020, n. 17363, Rv. 658701 -01).

3. Inoltre, nella materia catastale: «In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992»(Cass. Sez. 6, 04/11/2021, n. 31574, Rv. 662824 -01). In conseguenza, l’impugnazione è tardiva in quanto proposta il 12 luglio 2012 a fronte di comunicazione del provvedimento impugnabile il 9 dicembre 2008. Deve trovare quiapplicazione l’art. 21, d. lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi;cassa la sentenza in relazione a l motiv o accolt o e , decidendo nel merito , dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per com