Court dismisses VAT refund claim for financial credit negotiations deemed integral to cash pooling activities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected SE.RI. s.p.a.'s appeal against a tax assessment regarding VAT on credit negotiations. The company argued these operations were incidental, but the court found they were essential components of a cash pooling system used to manage group liquidity. Consequently, the court ruled that such financial activities are not accessory to the main business and remain subject to VAT under the pro rata mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972: Negotiations of credits within a cash pooling arrangement are considered integral to the main business activity and do not qualify as incidental operations exempt from VAT.
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17498/2024R.G. proposto da SE.RI. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Melis, Vittorio Giordano e Gianmarco Dellabartola, come da procura speciale allegata al ricorso (PEC: g.melis@arubapec.it; vittoriogiordano@ordineavvocatiroma.org; gianmarcodellabartola@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso lasentenza della C o rte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 2090 / 13 / 20 2 4 , depositat a il 25 .0 3 .20 2 4 .
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica dell’11.02.2025; Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento–IVA – pro rata – Operazioni finanziarie –Negoziazione di crediti Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Olga Pirone, la quale ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo di ricorso. Sentiti, per la società ricorrente, l’avvocato Vittorio Giordano e per l’Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri. FATTI DI CAUSA La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Casertarigettava il ricorso propost o dal la SE.RI. s.p.a. avverso un avvis o di accertamentoper IVA, in relazione all’anno 2014, con il qual e l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, a seguito dell’applicazione del meccanismo pro rata, l’IVA non d etraibile con riferimento a fatture denominate di “acconto per trading”, emesse dalla predetta contribuentenei confronti della FIB s.r.l. per anticipare il pagamento dell’acquisto di materie prime, ma ritenute afferenti ad operazioni finanziarie e, quindi, esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, osservando, per quello che qui ancora interessa, che: -l a società appellante non aveva dimostrato che le operazioni , in relazione alle quali era stata detratta l’IVA, erano di natura commerciale; -l’avviso di accertamento impugnato traeva origine dal PVC redatto all’esito della verifica fiscale effettuat a a carico della FIB s.r.l. (esercente attività di “fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici”), controllata indirettamente dalla SE.RI. che, a sua volta, era la società capogruppo del gruppo SE.RI. , di cui facevano parte, oltre alla FIB, la controllata SE.RI.
Industrial s.p.a.; le predette società avevano sottoscritto un “accordo intercompany ” in base al quale la SE.RI. svolgeva per il gruppo anche la funzione di centrale acquisti delle materie prime strategiche; - era evidente che i reciproci rapporti che intercorrevano tra le società del gruppo fossero di natura finanziaria, come si desumeva anche dalle dichiarazioni rese in sede di verifica (e non smentite dall’appellante società)da Vittorio Civitillo, legale rappresentante della SE.RI., il quale, nel ricostruire i rapporti tra la capogruppo SE.RI. e le sue controllate, aveva riferito che le fatture emesse dalla SE.RI. , di acconto per forniture alle controlla t e, erano finalizzate a generare crediti in grado di compensare il debito per il servizio di tesoreria, svolto dalla SE.RI. mediante un accordo di cash pooling in favore delle altre società del gruppo; aveva precisato, inoltre, che la SE.RI.
“ era autorizzata ad emettere le fatture di acconto, nel contesto della tipica attività di trading tra le società, al fine di o compensare, con la preventiva cessione dei crediti dalle operative a SERI Industrial, con il proprio debito verso SERI Industrial o comunque, in assenza di compensazione piena, di “costringere”, mediante promessa di futura cessione, SERI Industrial a non richiedere il proprio credito verso SERI fin tanto che SERI era a credito verso le società operative” ( … ) “ in particolare per FIB, l’operazione ha consentito a SERI di costituire una posizione creditoria nei confronti del gruppo Seri Industrial di circa 9 milioni (anche in virtù delle fatture di acconto emesse nei confronti di Fib) e pertanto di non corrispondere il pagamento del proprio saldo di debito verso Seri Industrial”, per cui “ il versamento dell’acconto di natura commerciale è stato identificato come migliore strumento per finanziare la controllante”; -la circostanza che sussistessero rapporti di carattere commerciale tra la FIB e la SE.RI., in forza dei quali quest’ultima fungeva da centrale acquisti, non qualificava le predette operazioni come commerciali, trattandosiin realtà di operazioni finanziarie, in quanto realizzate con scambio di somme di denaro; - nell’accordo intercompany del 2013 la FIB aveva autorizzato la SE.RI. ad emettere fatture di acconto per trading, nella sua qualità di buyer(centrale acquisti) per le società del gruppo, fino ad un importo massimo di 5 milioni per l’anno 2014, detraendo i relativi importi dalle fatture di fornitura del 2015; -poiché si trattava di operazioni finanziarie, le stesse erano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, tanto che la stessa FIB lo aveva implicitamente riconosciuto chiedendo, con istanza del 24.07.2019, l’applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, coma modificato dall’art. 1, comma 935, della legge di bilancio del 2018; - la contribuente avrebbe dovuto , pertanto, includere tali operazioni nel calcolo del prorata di cui all’art. 19 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, correttamente applicato dall’Ufficioche aveva determinato la percentuale di detraibilità nella misura del 91%, “tenendo conto del rapporto tra operazioni esenti ed imponibili” e aveva proceduto, quindi, alla “rideterminazione al ribasso del credito d’imposta iva esposto in dichiarazione in applicazione del pro-rata di detraibilità del 91% e una consequenziale maggiore imposta dovuta ai fini Iva, per € 787.958,00 e la comminazione delle sanzioni prescritte dal D.lgs. 18/12/1997, n. 471”.
Contro lasuddetta decision e l a contribuente p roponeva ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i . L’Agenzia delle entrateresisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d i ricorso l a contribuente deduc e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 10, 19 e 19-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello illegittimamente confermato nei confronti della contribuente l’applicazione del meccanismo di detraibilità pro rata IVA, nonostante questa non rivestisse la qualità di soggetto finanziatore del presunto rapporto finanziario intercorso con la propria controllata, bensì ricoprisse tutt’al più il ruolo di parte finanziata, per cui era solo in capo al soggetto finanziatore (e quindi la controllata della contribuente) che poteva essere determinata la detrazione dell’IVA mediante applicazione del meccanismo pro rata in quanto era quest’ultima ad aver erogato finanziamenti alla contribuente; precisa che la SE.RI. non aveva effettuato alcun a operazione esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo solo emesso fatture per operazioni imponibili IVA, in quanto aventi ad oggetto un acconto per la fornitura di materie prime e non già una presunta operazione di finanziamento, in relazione alla quale avrebbe semmai ricoperto il ruolo di soggetto finanziato; aggiunge che, quand’anche si volesse ritenere che tali fatture avessero ad oggetto la percezione (e non l’erogazione) di un finanziamento, le stesse avrebbero dovuto essere emesse fuori campo IVA, in quanto afferenti ad una cessione di denaro ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett.
a) d.P.R. n. 633/1972, la quale non costituisce una cessione di beni, e, quindi, erano irrilevanti ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità IVA.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione de gli artt. 3, 10, 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la presunta operazione di finanziamento non poteva in ogni caso essere qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in quanto difettava il requisito dell’onerosità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché non poteva incidere sul meccanismo del pro rata ; precisa che l’accordo intercompany sottoscritto nel 2013 con la FIB prevedeva la facoltà di SE.RI. di emettere fatture di acconto per forniture alle controllate al solo fine di generare crediti in grado di compensare il debito per cash pooling, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo, tantomeno sotto forma di interessi, avendo la FIB corrisposto alla SE.RI. esattamente un importo pari all’ammontare dei beni che aveva poi ricevuto in contropartita.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, quand’anche la contribuente venisse qualificata come soggetto finanziatore, l’operazione di finanziamento sarebbe in ogni caso esclusa dal calcolo del pro-rata IVA, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto meramente occasionale e accessoria rispetto all’attività principale, che era quella di centrale acquisti di materie prime per le società del gruppo, tanto che l’accordo di presunto finanziamento concluso tra la contribuente e la FIB doveva concludersi il 31.12.2015.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l’adesione della società controllata alla pretesa erariale, mediante la presentazione dell’istanza di applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dalla l. n. 205 del 2017, avesse natura confessoria sulla natura finanziaria della contestata operazione e che esplicasse i suoi effetti pregiudizievoli nei confronti della contribuente, rimasta estranea alla predetta adesione.
5. I primi tre motivi, che per connessione vanno esaminati unitariamente, sono inammissibili. 5.1 Con riferimento al quadro normativo, occorre premettere che, secondo l’art. 168 della direttiva IVA, i soggetti passivi hanno il diritto a detrarre l’imposta alle condizioni previste dalla norma. L’art. 173, § 1, poi, prevede che «Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione dicui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni». 5.2 Il pro rata è determinato, su base annuale e per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo, ai sensi degli artt. 174 e 175 della direttiva IVA, e «risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:
a) al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168 e 169;
b) al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioniche figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione» (art. 174, § 1). 5.3 Secondo quanto previsto dall’art. 173, § 2, della direttiva IVA «Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:
a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;
b) obbligare ilsoggetto passivo a determinare un prorata per ognisettore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;
c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;
d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma, relativamente a tutti ibeni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
e) prevedere che non si tenga conto dell'IVA che non può esseredetratta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante». 5.4 Il sistema della detrazione dell’IVA, con specifico riferimento al pro rata, è stato recepito nel nostro ordinamento dagli artt. 19 e 19 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 5.5 Secondo l’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, «ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla primacategoria di operazioni e il relativo ammontare èdeterminato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis», che viene calcolata «in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo»; tra le operazioni esenti rientrano, ai sensi del n. 1 dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento».
6. Avendo il giudice di appello accertato che le prestazioni fatturate dalla contribuente come “acconto per trading” fossero operazioni finanziarie, specificamentedi negoziazione di credito, e, quindi, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, la società avrebbe dovuto applicare il meccanismo del prorata, ai fini del computo dell’IVA da detrarre sulle operazioni imponibili. 6.1 Nel censurare la sentenza impugnata, tuttavia, la ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019;
Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017). 6.2 La CTR ha, infatti, ricostruito nel dettaglio la complessa operazione oggetto di ripresa, da cui emerge che la contribuente, per svolgere il suo ruolo (preminente) di centrale acquisti, si serviva del meccanismo di negoziazione dei crediti; laricorrente, invece, incentra le proprie doglianze solo su un segmento di detta operazione, rappresentato dall’attività di “cash pooling”svolta dalla SE.RI., e sul costante pareggio del conto comune sul quale confluivano i saldi attivi e passivi di tutte le società che aderivano al servizio di tesoreria, sostenendo: che il ruolo della contribuente era quello di soggetto finanziato e non di finanziatore, che, in ogni caso, si tratterebbe di una cessione di denaro e, quindi, fuori campo IVA e che non vi sarebbe stato comunque alcun corrispettivo per il finanziamento. 6.3 Secondo la ricostruzione effettuata dal giudice di appello, che si è fondata anche sulle precise indicazioni fornite in sede di verifica dal legale rappresentante della società contribuente , l’operazione contestata si traduceva in negoziazione di credit i , sicch é non poteva essere qualificatain termini di cessione di denaro.
Al riguardo la Corte di giustizia dell’Unione europea (vedi, fra varie, Corte giust., 17 dicembre 2020, causa C-801/19, Franck d.d. Zagreb) ha chiarito che: a.- le operazioni esentate a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio, di modo che l’applicazione di dette esenzioni non dipende dallo statusdell’ente che fornisce tali servizi; b.- l’espressione «concessione e negoziazione di crediti», deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari; c.-benché il corrispettivo sia versato di norma mediante il pagamento d’interessi, non si possono escludere altre forme di remunerazione. 6.4 Nel caso in esame, la natura onerosa della negoziazione dei crediti emerge proprio dalle modalità con le quali essa era strutturata, essendo stato concordato che la contribuente anticipasse la fatturazione del corrispettivo di prestazioni che era tenuta a rendere alle controllate, precostituendosi il credito (“ il credito commerciale per l’attività di centrale acquisti”) da spendere in compensazione col debito per cash pooling “…o comunque, in assenza di compensazione piena, -in modo- di ‘costringere’, mediante promessa di futura cessione, Seri Industrial a non richiedere il proprio credito verso SERI fin tanto che SERI era a credito verso le società operative”.
La negoziazione dei crediti realizzata mediante l’anticipazione della fatturazione era dunque volta a ottenere, appunto anticipatamente, la provvista con la quale la contribuente adempiva il proprio debito nei confronti di SERI Industrial. Nonpoteva quindiritenersi che si trattasse di operazione eseguita a titolo gratuito, dato che la sua onerosità consisteva proprio nel controvalore della compensazione resa possibile da detta anticipazione.
7. Il terzo motivo è in ogni caso infondato. 7.1 Secondo il comma 2 dell’art. 19-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, non si tiene conto, «quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10». 7.2 Tra le operazioni esenti, previste dall’art. 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, rientrano, come si è detto, quelle di negoziazione di crediti.
Secondo i principi affermati da questa Corte, costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità IVA prorata, quelli derivanti da una attività svolta in modo assolutamente occasionale e, quindi, estranea a quella propria di impresa, la cui occasionalità va accertata in concreto e non sulla base delle mere previsioni statutarie (Cass. n. 5970 del 2014), avuto riguardo all’attività effettivamente svolta dalla società, in quanto, ai fini dell’imposta, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e, quindi, l’attività in concreto esercitata (Cass. n. 4613 del 2016; n. 7654 del 2017; n. 23811 del 2017; n. 5156 del 2021). 7.4 Nella specie, non si può parlare di operazione avent e natura occasionale e/o accessoriarispetto all’attività principale, che era quella di centrale acquisti di materie prime per le società del gruppo, in quanto ciò di cui si discute è giustappunto la negoziazione dei crediti concernenti l’attività di centrale acquisti al fine della compensazione con i debiti generati dal“cash pooling”, mediante il quale si realizzava una cassa continua, finalizzata ad evitare il ricorso al credito bancario, e quindifunzionale e necessaria per l’attività di centrale acquisti. 7.5 Ed invero, come ha affermato più volte questa Corte (Cass. n. 14730/2009;
Cass. n.7215/2015; n. 14759/2015 ; n. 8612/2024 ), la tenuta della cassa comune tra due o più imprese (cd. cash pooling) «quali che siano le modalità di tenuta, adempie all'evidente funzione di escludere o limitare all'accesso al credito bancario, finanziando l'impresa partecipante alla cassa comune con gli attivi di cassa dell'altra o delle altre imprese», tanto che «l 'istituto è riconosciuto pure nel principio contabile OIC14 e nella giurisprudenza penale (v. Cass.Pen.n.34457/2018). Trattasi di contratto atipico, a causa mista, differenziandosi il cd. "national cash pooling" (generante interessi attivi a carico della capogruppo tesoriere e a favore delle partecipate/gestite) dal cd." zero balance cash pooling" (il quale azzera le partite di dare\avere e genera al massimo un aggio a favore della capogruppo e a carico delle partecipate per il servizio di tesoreria svolto) (cfr.
Cass.n. 20332/2019)».
8. Le ragioni di inammissibilità e di infondatezza dei primi tre motivi si riverberano sul quarto mezzo, ad essi collegato, che ne resta assorbito.
9. In conclusione, dunque, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la SE.RI. s.p.a. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 18.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, ar