Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation under Article 391 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the case while accepting cost compensation. The respondent opposed the withdrawal, but the court ruled that the procedural requirement of Article 391 of the Civil Procedure Code was met. Consequently, the proceedings terminated without further analysis of the merits or the need for additional uniform contribution payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws an appeal and accepts cost compensation, the proceedings are extinguished by operation of law, rendering further examination unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14230/2019 R.G. proposto da SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. LAUDANI DANIELE (LDNDNL74P19L781N) -ricorrente- contro EUROMECC SRL, rappresentato e difeso dall'Avv.CIANCIO ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4539/2018 depositata il 22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattromotivi (per TIA anno 2004);
2. resiste con controricorso la EUROMEC s.r.l., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione del controricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese del giudi