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Ordinanza — n. 24264/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal with cost compensation accepted by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24264/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal with an agreement on cost compensation. The appellant, Simeto Ambiente Spa, had previously challenged a lower court ruling regarding industrial sheds, but the proceedings terminated before a final judgment on merits. The court ruled that the withdrawal, accepted by the respondent EUROMECC SRL, legally ended the litigation without further costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal, when accepted by the opposing party with a mutual agreement on cost compensation, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal cost compensation extinction of proceedings mutual agreement industria dell'ambiente inquinamento industriale tasse ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9652/2020 R.G. proposto da SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE ATO CATANIA 3, rappresentata e difesa dall’Avv. LAUDANI DANIELE (LDNDNL74P19L781N) -ricorrente- contro EUROMECC SRL, rappresentatae difesa dall' Avv. CIANCIO ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Sicilia, SEZ.DIST. CATANIAn.4911/2019 depositata i l 01/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi (avvisi TIA anni 2005 e 2006 su capannone industriale);

2. resiste con controricorso la EUROMEC s.r.l., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione della controricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese delgiu