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Ordinanza — n. 24262/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24262/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24262/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4047/2020 R.G. proposto da SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. LAUDANI DANIELE (LDNDNL74P19L781N) -ricorrente- contro EUROMECC SRL UNIPERSONALE, rappresentatae difesa dall' Avv. CIANCIO ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Sicilia, SEZ.DIST. CATANIAn.3640/2019 depositata i l 10/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattromotivi (per TIA anno 2005 e 2006 );

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24262/2025 — snciv · Corte di Cassazione: resiste con controricorso la EUROMEC s.r.l., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione dellacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del processo per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.

Parole chiave

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tasse ambientali contenzioso tributario lite in materia di tariffa audit ambientale costi ambientali imposta annuale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4047/2020 R.G. proposto da SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. LAUDANI DANIELE (LDNDNL74P19L781N) -ricorrente- contro EUROMECC SRL UNIPERSONALE, rappresentatae difesa dall' Avv. CIANCIO ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Sicilia, SEZ.DIST. CATANIAn.3640/2019 depositata i l 10/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattromotivi (per TIA anno 2005 e 2006 );

2. resiste con controricorso la EUROMEC s.r.l., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione dellacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del processo per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese delgiu