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Ordinanza — n. 24261/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24261/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24261/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14240/2019 R.G. proposto da SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv.LAUDANI DANIELE (LDNDNL74P19L781N) -ricorrente- contro EUROMECC SRL, rappresentatae difesa dall' Avv. CIANCIO ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4537/2018 depositata il 22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi ( TIA anno 2004 su superfici per magazzini ed autorimesse);

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24261/2025 — snciv · Corte di Cassazione: resiste con controricorso la EUROMEC s.r.l., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione dellacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del processoper rinuncia, con la compensazione delle spese del giudizio , in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.

Parole chiave

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tassa di compensazione tassa d'utilizzazione oggetto dell'imposta fini dell'IVA tassazioni fiscali ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14240/2019 R.G. proposto da SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv.LAUDANI DANIELE (LDNDNL74P19L781N) -ricorrente- contro EUROMECC SRL, rappresentatae difesa dall' Avv. CIANCIO ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4537/2018 depositata il 22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Fatti di causa 1. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi ( TIA anno 2004 su superfici per magazzini ed autorimesse);

2. resiste con controricorso la EUROMEC s.r.l., che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso. Ragioni della decisione 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorsoa spese compensate, con accettazione dellacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del processoper rinuncia, con la compensazione delle spese del giudizio , in considerazione dell’accettazione della rinunciacosì come proposta.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese delgiud