Cassation court dismisses appeal against IMU reduction for known uninhabitable property, upholding local knowledge principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Municipality of Cortona's appeal against a lower court ruling that granted a 50% IMU tax reduction for an uninhabitable property. The municipality argued the reduction was illegal, but the court found the lower court correctly established that the municipality knew of the property's uninhabitable status through photographs, fencing orders, and utility disconnections since 2012. Consequently, the court ruled that the tax reduction applies automatically when the municipality is aware of the condition, making the municipality's factual reconstruction inadmissible in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The tax reduction for uninhabitable properties applies automatically when the municipality knows the condition, and the municipality cannot contest the lower court's finding of such knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9852/2024 R.G. proposto da COMUNE DI CORTONA, rappresentato e difeso dall’Avv.PIOCHI LEONARDO (PCHLRD68M03I726E) -ricorrente- contro CIRCOLO COOPERATIVO DI RICREAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.1036/2023 depositata i l 19/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/02/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza, in epigrafe indicata, la C.G.T. di secondo grado della Toscana ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, dichiarando il suo diritto alla riduzione del 50 % per inagibilità dell’immobile, IMU 2015-2018;
2. il Comune di Cortona propone ricorso per cassazione con un unico motivo, integrato da successiva memoria;
3. il contribuente è rimasto intimato;
4. il consigliere delegato aveva formulato proposta di definizione del ricorso ex art. 380-biscod. proc. civ.;
5. il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con il raddoppio del contributo unificato e la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; nulla per le spese,in considerazione dell’assenza di difesa da parte del contribuente intimato. La condanna ex art. 96, cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende, si determina in euro 2000,00 in relazione all’importo controverso (euro 19.600,00).
2. La decisione impugnata evidenzia, in fatto, come il Comune fosse a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile per tre convergenti elementi: documentazione fotografica e relazione tecnica; prescrizione di recinzione dell’immobile da parte del Comune stesso per ragioni di sicurezza; dal2012, esenzione Tari riconosciuta dal Comune per distacco utenze proprio in ragione dell’inagibilità dell’immobile.
3. Il Comune prospetta con l’unico motivo la violazione di legge (art. 13, terzo comma, d.l. 201 del 2011 e art. 3, Reg. Comune Cortona in materia di IMU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Il giudice di merito ha accertato la conoscenza da parte del Comune della situazione di inagibilità e tale accertament o, compiutamente motivato, non è sindacabil e in sede di legittimità . L’esenzione IMU compete come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: «In tema di IMU nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» Cass.
Sez. 6, 26/03/2021, n. 8592, Rv. 660884 -01). In definitiva, fermo questo principio di diritto (esattamente richiamato dal giudice territoriale), il ricorso si risolve – pur nella nominale formulazione di un motivo ex art. 360 co. 1^ n.3) cpc - nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale in punto conoscenza dello stato di inagibilità del fabbricato; per il che vale quanto già osservato dal giudice di merito. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex artt. 380 bis e 96 co. 4^ cpc;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de