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Ordinanza — n. 24256/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax authority, ruling on uniform contribution calculation for mortgage registration disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24256/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the tax authority's decision to uphold the mortgage registration. The taxpayer argued the uniform contribution should only cover the mortgage value, not the underlying payment notices, to avoid double taxation. The court agreed, establishing that the contribution must be calculated based solely on the tax amounts in the mortgage act to prevent inadmissible duplication of charges.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 632/1972; Art. 10, comma 1, lett. b) D.P.R. 632/1972: When a taxpayer appeals a mortgage registration based on the non-notification of underlying payment notices, the uniform contribution is calculated on the value of the tax amounts in the mortgage act alone to avoid double imposition.

Parole chiave

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uniform contribution calculation mortgage registration appeal double taxation prevention taxpayer rights protection underlying payment notices tributary procedure rules Cassation precedent rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 632/1972
Art. 10, comma 1, lett. b) D.P.R. 632/1972

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13785/2023 R.G. proposto da CHIARELLI TINA, rappresentata e difesa dall’Avv. DI PAOLA FABRIZIO (DPLFRZ77B03C858K) -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -resistente- UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2858/2023 depositata il 12/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente (avviso irrogazione sanzioni per omesso pagamento contributo unificato relativo a procedimento tributario);

2. ricorre percassazione il contribuente con un unico motivo;

3. il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con controricorso tardivo al solo fine dell’eventuale discussione orale;

4. l’Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Roma è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto. Spese del giudizio di legittimità a carico del resistente e dell’intimato, in solido. Spese dei giudizi di merito compensate, in una valutazione complessiva del giudizio, stante il consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo di legittimità in materia. Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso , sostiene che il giudizio avesse ad oggetto l’impugnazione della sola iscrizione ipotecaria e non anche delle quattro cartelle presupposte all’iscrizione stessa .

Dalla sentenza impugnata emerge in fatto che il ricorrente impugnava l’iscrizione ipotecaria e riteneva le cartelle di pagamento non notificate. Per la sentenza impugnata il ricorrente –con l’iscrizione ipotecaria - avrebbe impugnato anche le cartelle presupposte, e ciò per il solo fatto del loro carattere prodromico. Sul punto, deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte di Cassazione per cui, nell’ipotesi di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria,il contributo unificato deve pagarsi in relazione al valore dell’ipoteca e non dei singoli atti (cartelle) presupposti , per evitare una doppia imposizione:

«Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 -01).

Nella specie, la dedotta omessa notifica delle cartelle era anch’essa finalizzata e funzionale all’annullamento della (sola) iscriz ione ipotecaria permancata notificazione di atti prodromici. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito , accoglie il ricorso originario con annullamento dell’atto impugnato; Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’intimato, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per in euro1300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli