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Ordinanza — n. 24255/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to Equitalia's self-annulment of the tax claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24255/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following Equitalia's self-annulment of the tax imposition. The taxpayer argued for the annulment of the administrative act, while the Ministry of Justice opposed the claim. The court ruled that the self-annulment caused the cessation of the dispute, leading to the dismissal of the appeal and the extinction of the process.

Regesto Legislator

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Art. 13 co. 3 DPR n. 115/02; Art. 702 ss. c.p.c.: The self-annulment of an administrative imposition by the enforcing body extinguishes the underlying dispute, thereby terminating the judicial proceedings and shifting the burden of costs to the resisting party.

Parole chiave

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self-annulment extinction of proceedings tax collection Equitalia cessation of dispute costs allocation administrative act computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 13 co. 3 DPR n. 115/02
R icorso il cui fondamento è attestato, ex art. 13 co.
Art. 702 ss. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4082/24
115/02, dalla natura contenziosa su diritti soggettivi del procedimento d’origine (Cass. n. 4082/24; Cass.
Cass. SU n. 19161/09
4082/24; Cass. SU n. 19161/09) e sull’avvenuta trattazione di questo (ammessa ex lege al dimezzamento del contributo) nelle forme di cui agliartt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12608/2023 R.G. proposto da CIANO DORODEA, rappresentatae difesa dall’Avv. CIANO DORODEA (CNIDRD67C43D843S) unitamente all'Avv. AMORELLI GIAMPIERO (MRLGPR60H04C841B) -ricorrente- contro TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. -intimati- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3211/2023 depositata il 30/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, rigettando l’originario ricorso del contribuente avverso l’invito al pagamento del contributo unificato (integrazione) per euro 49,00 in giudizio di opposizione a liquidazione onorari;

2. ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di ricorso;

3. il Ministero della Giustizia ha depositato atto di controdeduzioni al solo fine di partecipare alla discussione orale;

4. il Tribunale di Roma ed Equitalia sono rimasti intimati;

5. il contribuente ha depositato memoria nella quale rappresenta l’annullamento della pretesa in autotutela e chiede di dichiarare l’estinzione del processo con la condanna alle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’annullamento della pretesa in autotutela da parte di Equitalia (provvedimento del 3 maggio 2024) comporta la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza , virtuale, a favore del contribuente ricorrente atteso che la determinazione di auto-annullamento dell’imposizione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione .

R icorso il cui fondamento è attestato, ex art. 13 co. 3^ d.P.R. n. 115/02, dalla natura contenziosa su diritti soggettivi del procedimento d’origine (Cass. n. 4082/24; Cass. SU n. 19161/09) e sull’avvenuta trattazione di questo (ammessa ex lege al dimezzamento del contributo) nelle forme di cui agliartt. 702 segg cod.proc.civ. (Libro IV Titolo I). Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento,possono compensarsi interamente. Spese liquidate prossime al minimo , stante l’importo in contestazione,di soli euro 49,00.

P.Q.M Dichiara l’estinzionedel processo; condanna il resistente Ministero della Giustizia oltre agli intimati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; spese dei giudizi di me