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Ordinanza — n. 24254/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ONLUS appeal, ruling unified contribution fees apply strictly without broad interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24254/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the administrative tribunal's appeal against a decision ordering an ONLUS to pay a unified contribution. The court held that tax and fee exemptions for non-profit associations must be interpreted strictly and cannot be extended by analogy. Consequently, the lower court's ruling upholding the fee payment was confirmed, and the opposing party was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972: Exemptions from unified contributions for non-profit associations are subject to strict interpretation and do not admit extensive or analogical application.

Parole chiave

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unified contribution fees ONLUS tax exemptions strict legal interpretation administrative litigation costs non-profit legal status associazioni di protezione ambientale responsabilità per i danni ambientali tassa ecologica

Disposizioni normative citate

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Art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002
Infatti, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, la violazione denunciata non discenderebbe dall'applicazione delle contestate disposizioni - relative alle esenzioni dall'imposta di bollo - bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal c ontributo unificato (art. 10 del d.P.R.
Art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, all.
Art. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost.
Convenzione di Aarhus
direttiva 2003/4/CE
6, direttiva 2003/4/CE, 47, Carta dei diritti fondamentali dell’UE e art.
direttiva 2003/35/CE

Giurisprudenza citata

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Sez. U- , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021
Sez. 5- , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020
che prevede il diritto al gratuito patrocinio anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (Cfr., in termini, Sez. 5- , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv.
Sez. 6- 5, Ordinanza n. 14332 del 05/06/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11998/2023 R.G. proposto da TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ-V.A.S., rappresentata e difesa dall’Avv. GRANARA DANIELE (GRNDNL63D26C621R) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 917/2022 depositata il 06/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/02/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto gli appelli, nelle cause riunite, e annullati gli inviti al pagamento del contributo unificato impugnati dalla ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ-V.A.S.; ciò con riguardo a vari procedimenti amministrativi su tema ambientale.

2. ricorre per cassazione il Tribunale amministrativo regionale della Liguria con un unico motivo;

3. si è costituita la contribuente con controricorso, integrato anche da memoria, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o di rigettarlo; in via subordinata, ha eccepito l’incostituzionalità della normativa e sollevato questione pregiudiziale da rimettere alla CGUE, relativamente alla Convenzione di Arhus edalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi,con la decisione nel merito di rigetto degli originari ricors i della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Seguono le spese del giudizio di legittimità a carico della contribuente, spese dei giudizi di merito compensate interamente, in una valutazione complessiva del processo, in ragione del solo successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

2. La decisione impugnata si pone in consapevole contrasto con la decisione di questa Corte a Sezioni Unite(n. 10013/2021). Questa Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, a Sezioni Unite, ha infatti già deciso la questione nei seguenti termini: «In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972,sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica» (Sez.

U- , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 –01; vedi anche, nello stesso senso, già Sez. 5 - , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 -01). Non ci sono motivi per discostarsi da tale decisione alla quale deve darsi continuità.

3. Manifestamente infondate anche le questioni di costituzionalità prospettate con il controricorso e la memoria ; la Corte Costituzionale ha, peraltro, già deciso la questione, con la decisione n. 91 del 2015: «E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e 27- bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato.

Le disposizioni sottoposte a scrutinio contengono una norma inconferente rispetto alle censure del giudice a quo. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, la violazione denunciata non discenderebbe dall'applicazione delle contestate disposizioni - relative alle esenzioni dall'imposta di bollo - bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal c ontributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), le quali tuttavia non hanno formato oggetto di censura». Inoltre, questa Corte di Cassazione ha già ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dalla contro ricorrente:

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, all. B, della Tariffa di cui al d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui non estende alle ONLUS l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che, per un verso, detta agevolazione si correla alla meritevolezza dell'attività svolta e non alla mera qualità soggettiva dell'ente e, per un altro, la sottoposizione al contributo, per le organizzazioni che operano in materia di appalti pubblici, non comporta alcuna discriminazione in danno di quanti decidano di far valere le proprie ragioni tramite l'associazione di categoria, non essendo gli stessi gravati di maggiori oneri economici rispetto agli altri soggetti che propongono ricorso giurisdizionale contro una decisione delle amministrazioni aggiudicatrici ed essendo pertanto rispettato, in detta prospettiva, anche il principio di equivalenza sancito dalla giurisprudenza unionale» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 14332 del 05/06/2018, Rv. 649203 -01).

4. Anche il richiamo alla convenzione diAarhus, ratificata con la l. 108 del 2001, e agli art. 6, direttiva 2003/4/CE, 47, Carta dei diritti fondamentali dell’UE e art. 6, CEDU risulta incongruente. L’accesso alla giustizia avuto riguardo all’art. 9 della Convenzione e all’art. 24 della C ostituzione si concretizza con l’ammissione al gratuito patrocinio, nella sussistenza delle condizioni richieste dalla norma (vedi T.U. spese di giustizia, d.P.R. 115 del 2002, art. 119) che prevede il diritto al gratuito patrocinio anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (Cfr., in termini, Sez. 5- , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 –01).

L’accesso al gratuito patrocinio, pertanto, garantisce adeguatamente le condizioni di tutela degli interessi tutelati dalle associazioni; inoltre la parte vittoriosa ha comunque titolo per la ripetizione del contributo versato. Conseguentemente neppure sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, non senza richiamarsi come le citate SSUU si siano già fatte carico di tutte le questioni, qui dedotte, concernenti sia la compatibilità costituzionale della disciplina di riferimento, sia i termini di applicazione della menzionata Convenzione in materia ambientale.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,rigetta gli originari ricorsi della contribuente; Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 .4 00,00 per compens