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Ordinanza — n. 24253/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows administrative appeal against unified contribution due to excessive expansion of case object.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24253/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Administrative Tribunal's decision and remanded the case to the Second-Instance Tax Court. The appellant argued that adding new grounds constituted a new act requiring additional fees, while the respondent contended the technical specifications were merely a summary of the original tender. The court ruled that the lower court failed to analyze whether the new grounds created a substantial expansion of the case object or a weak factual connection to the original act, which is required to justify additional fees.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 6-bis del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 43 del d. lgs. 104 del 2010: Additional grounds in an administrative appeal require a unified contribution only if they cause a considerable expansion of the case object or establish a weak factual connection to the original act, rather than merely distinguishing between formal acts.

Parole chiave

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unified contribution administrative appeal case object expansion additional grounds procedural fees accoglimento parziale del contribuente impugnazione di decisioni amministrative assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 6-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 13, comma 6-bis e 6 - bis 1, del d.P.R.
Art. 43 del d. lgs. 104 del 2010
115 del 2002, e dell’art. 43, del d.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
104 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 43 c.p
Non basta, quindi, la distinzione formale e sostanziale tra atti – prima e dopo impugnati –occorrendo per la maggiore tassazione un considerevole ampliamento del tema della decisione e l’assenza di pregiudizialità – conseguenzialità ( « Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022
Sez. 5, Sentenza n. 13676 del 16/05/2024
Cass. Sez. 5, 29/01/2024, n. 2640
Cass. Sez. 5, 21/10/2024, n. 27168
670208 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/10/2024, n. 27168, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29451/2022 R.G. proposto da SAPMI(Sindacato professionisti della medicina italiana), rappresentata da DE GIROLAMO MASSIMO, nonché quest’ultimo in proprio, rappresentatie difesi dall’Avv. RIGGIO CORRADO (RGGCRD70B14H703W) -ricorrente- contro TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, rappresentato dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2700/2022 depositata il 09/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/02/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del Tribunale amministrativo del Lazio e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’originario ricorso della contribuente avente ad oggetto il recupero del maggior contributo unificato in procedimento amministrativo(motivi aggiunti).

2. ricorre per cassazione la parte contribuente con un unico motivo, come integrato da successiva memoria;

3. resiste con controricorso il Tribunale amministrativo del Lazio che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 13, comma 6-bis e 6 - bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e dell’art. 43, del d. lgs. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Per la ricorrente,con i motivi aggiunti, depositati al TAR, si era impugnato il capitolato tecnico e la lettera di invito a partecipare alle gare, inviata alle compagnie assicurative, senza ampliamento del tema della decisione, petitume causa petendi. Il capitolato tecnico non era che un riepilogo delle norme indicate nel disciplinare di gara e la lettera di invito non era da considerare un nuovo atto impugnato.

La decisione oggi impugnata nella valutazione degli atti ha, invece, evidenziato come “L’impugnazione del capitolato tecnico costituisce un fatto nuovo e diverso rispetto all’impugnazione del bando di gara. Appare indubbio, infatti,che il capitolato tecnico sia un provvedimento formalmente e sostanzialmente distinto dal bando di gara e che, pertanto, la SAPMI con i motivi aggiunti ha denunciato per vizi propri e distinti dai vizi del bando di gara un ulteriore atto, ampliando così l’oggetto della controversia”. Questa Corte di Cassazione ha già deciso la questione sottoposta al giudizio, nei seguenti termini:

«In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l'oggetto del processo, modificandosi il "petitum" e la "causa petendi"; a tal fine non risulta decisivo l'ampliamento dell'attività valutativa richiesta al giudice, dovendosi esaminare se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022, Rv. 665509 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 13676 del 16/05/2024, Rv. 670995 -01).

Non basta, quindi, la distinzione formale e sostanziale tra atti – prima e dopo impugnati –occorrendo per la maggiore tassazione un considerevole ampliamento del tema della decisione e l’assenza di pregiudizialità – conseguenzialità ( « Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C- 61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario; al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. -Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, poiché non aveva escluso la debenza del contributo unificato sul ricorso aggiuntivo, con il quale era stato impugnato il decreto di proroga del termine per il compimento delle procedure espropriative, non tenendo conto del nesso di presupposizione che lo legava alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, originariamente impugnata, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause-», Cass.

Sez. 5, 29/01/2024, n. 2640, Rv. 670208 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/10/2024, n. 27168, Rv. 672723 -01). Nel caso in giudizio, la sentenza si limita a rilevare solo l’autonomia dei due atti ma non compie alcuna analisi sulla sussistenza di un effettivo ampliamento, considerevole, dell’oggetto del giudizio e della sussistenza o no di un rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato. La decisione impugnata, in definitiva, si basa su un criterio che non è di connessione (forte o debole, secondo quanto indicato dalla costante giurisprudenza) bensì di mera distinzione tra i due atti dedotti in giudizio; il che, per le indicate ragioni, non può ritenersi dirimente ai fini di causa.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione,