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Ordinanza — n. 24251/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties' settlement agreement extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished following a settlement agreement signed by the parties on April 30, 2024. The contributory company and the Municipality of Naples reached a conciliation to resolve their IMU tax dispute, explicitly requesting the termination of the legal process. Consequently, the Court ordered the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs in accordance with Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement agreement during litigation and request it, the court must declare the extinction of the proceedings with mutual compensation of costs.

Parole chiave

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IMU tax assessment settlement agreement extinction of proceedings Civil Procedure Code mutual compensation of costs tax appeal dismissal contributory society fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
legge n. 228 del 2012
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: GIACOMO MARIA STALLA Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore MAURA NARDIN Consigliere UGO CANDIA Consigliere ANDREA PENTA Consigliere Oggetto: *ICI IMU ACCERTAMENTO Ud.11/02/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6920/2022 R.G. proposto da: SACI SOCIETA' AGRICOLTURA COMMERCIO INDUSTRIA SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PANICO IMMACOLATA (PNCMCL74T71F924Y), ARDOLINO PIERPAOLO (RDLPPL66P02F839R) -ricorrente- contro COMUNE NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIZZA GIACOMO (PZZGCM62L29G190E), ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -controricorrente- Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Campania n. 6263/2021 depositata il 28/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/02/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente società;

2. ricorre per cassazione la contribuente società con cinque motivi di ricorso;

3. il Comune si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso;

4. le parti hanno conciliato la controversia con accordo del 30 aprile 2024, prodotto in atti, nel quale prevedono la compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le parti hanno depositato conciliazione sottoscritta da entrambe, il 30 aprile2024, con rinuncia al ricorso ed accettazione; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 . Il Presidente GIACOMO MARIA STALLA Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025