Cassation court dismisses taxpayer appeal on cumulative fee calculation, ruling it serves procedural economy not expense savings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's cassation appeal challenging the calculation of the unified contribution for a cumulative tax lawsuit. The taxpayer argued the fee calculation violated constitutional rights, but the court confirmed that summing fees for each challenged act aligns with procedural economy rather than expense savings. Consequently, the court rejected the constitutional challenge, noting the Constitutional Court had already deemed such questions inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002; Art. 3, 53, 24, 111, 113 Cost.: The cumulative filing of multiple tax acts serves procedural economy, not expense savings, rendering the per-act fee calculation constitutional and not violating fundamental rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3587/2022 R.G. proposto da SEVERINO MAURIZIO SANTO MARIA, rappresentato e difeso dall’Avv.VIGIANO ANDREA (VGNNDR74P29C342I) -ricorrente- MINISTERO ECONOMIA FINANZE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST.CALTANISSETTA n.5953/2021 depositata i l 21/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in oggetto, ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’invito al pagamento del contributo unificatoin procedimento tributario;
2. ricorre per cassazione il contribuente con un unico motivo, articolato in due sotto - motivi, relativi alla costituzionalità della normativa di riferimento;
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente solo per l’eventuale partecipazione alla discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve respingersi con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in relazione alla tardiva costituzione del resistente. Il ricorrente contesta la quantificazione del contributo unificato, determinato per il ricorso cumulativo in relazione a ciascun atto impugnato (23 cartelle e 23 avvisi di mora e il pignoramento) e non al valore complessivo della controversia.
Le due decisioni di meritohanno rilevato l’impugnazione di più atti e, in conseguenza, hanno ritenutola conformità alla norma della determinazione del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato (cumulo): «Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore della lite sulla base dell'importo del credito vantato dal ricorrente nei confronti del terzo pignorato, calcolando in base ad esso il contributo unificato, anziché sommare i contributi dovuti per l'atto di pignoramento e l'avviso di accertamento presupposto, che erano stati impugnati cumulativamente)»(Sez. 5 - , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024, Rv. 672382 –01; v. anche Cass. n. 16283/21; n. 26401/22).
Il contribuente nel ricorso per cassazione non contesta la ricostruzione in fatto delle due decisioni di merito (ovvero l’impugnazione cumulativa di più atti), ma la ritiene illegittima, sul presupposto della asseritaillegittimità costituzionale della norma di riferimento. Caso diverso (che qui non viene in rilievo, in relazione alla vista prospettazione del ricorso introduttivo) è quello della impugnazione di un atto finale (ad esempio l’iscrizione ipotecaria) senza l’impugnazione anche degli atti presupposti (le cartelle di pagamento non notificate:
«Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 -01).
2. Ciò posto, è manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3-bis d. P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli art. 3, 53, 24, 111 e 113 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha già affrontato la relativa questione con la sentenza n. 78 del 2016 ritenendo la stessa inammissibile. Infatti, nel processo tributario la facoltà di impugnare plurimi atti impositivi (ricorso cumulativo) risponde ad esigenze di stretta natura di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente. La norma specifica di cui all’art.14, comma 3-bis d.
P.R. n. 115 del 2002, che prevede il calcolo per ciascun atto impugnato, non può ritenersi incostituzionale in quanto la natura del processo tributario è peculiare e nessuna violazione dell’art. 3 della C ostituzione , potrebbe configurarsi; anche il riferimento all’art. 53e agli art. 111 e 113 della C ostituzione risulta inconferente , in quanto la capacità contributiva non viene in rilievo per il contributo unificato (è facoltà del contribuente proporre un ricorso cumulativo o singoli ricorsi per ogni atto impugnato). Il giusto processo attiene ad altri elementi costituzionali e non al pagamento del contributo unificato, che, peraltro, viene rimborsato con l’accoglimento della domanda.
P.Q.M Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors