Cassation appeal dismissed as parties settled the IMU tax dispute and requested case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement agreement on April 30, 2024, which extinguished the proceedings. The appellant, SACI SOCIETA' AGRICOLTURA COMMERCIO INDUSTRIA SRL IN LIQUIDAZIONE, had previously lost an appeal regarding an IMU tax assessment by the Regional Court of Campania. The Court ruled that under civil procedure law, a valid settlement requires the court to order the extinction of the lawsuit with a mutual compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: When parties reach a settlement agreement in civil proceedings, the court must declare the extinction of the lawsuit and order the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: GIACOMO MARIA STALLA Presidente ANGELO MATTEO SOCCI Relatore MAURA NARDIN Consigliere UGO CANDIA Consigliere ANDREA PENTA Consigliere Oggetto: *ICI IMU ACCERTAMENTO Ud.11/02/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9745/2021 R.G. proposto da: SACI SOCIETA' AGRICOLTURA COMMERCIO INDUSTRIA SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PANICO IMMACOLATA (PNCMCL74T71F924Y), ARDOLINO PIERPAOLO (RDLPPL66P02F839R) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X), CRIMALDI BRUNO (CRMBRN65H26F839I) -controricorrente- Numero registro generale 9745/2021 Numero sezionale 953/2025 Numero di raccolta generale 24246/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Campania n. 4515/2020 depositata il 16/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/02/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente società;
2. ricorre per cassazione la contribuente società con cinque motivi di ricorso;
3. le parti hanno conciliato la controversia con accordo del 30 aprile 2024, prodotto in atti, nel quale prevedono la compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le parti hanno depositato conciliazione sottoscritta, da entrambe, il 30 aprile 2024, con rinuncia al ricorso e accettazione; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Numero registro generale 9745/2021 Numero sezionale 953/2025 Numero di raccolta generale 24246/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, in data 11/02/2025 . Il Presidente GIACOMO MARIA STALLA Numero registro generale 9745/2021 Numero sezionale 953/2025 Numero di raccolta generale 24246/2025 Data pubblicazione 31/08/2025