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Decreto — n. 24176/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24176/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24176/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 30073/2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MASSIMO BOCCIOLONE E GENZIANA FERRO, rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Cerruti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 597/1/2022 depositata il 16 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 16 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24176/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 30073/2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MASSIMO BOCCIOLONE E GENZIANA FERRO, rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Cerruti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 597/1/2022 depositata il 16 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 16 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale debito fiscale rimborso dell'imposta preventiva inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 16 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 30073/2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MASSIMO BOCCIOLONE E GENZIANA FERRO, rappresentati e difesi dall’avv. Eugenio Cerruti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 597/1/2022 depositata il 16 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 16 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 21/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a