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Decreto — n. 24163/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal after taxpayer formally renounces the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 24163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal renunciation of the lawsuit. Andreani Tributri SRL withdrew its challenge against the Regional Tax Commission's decision, prompting the court to dismiss the proceedings without addressing the merits. Consequently, the legal dispute was terminated, and the original administrative ruling remained in force.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party formally renounces their appeal, the court of cassation declares the proceedings extinguished without examining the substantive merits of the case.

Parole chiave

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tax appeal renunciation extinguishment of proceedings court of cassation administrative tax dispute formal withdrawal of suit ritiro delle conclusioni civili azione di contestazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 25 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 25 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 17479/2022 proposto da: ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Mensitieri; -ricorrente- contro ARTE – AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesca Mazza, Francesca Cavaleri, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 20/2/2022 depositata l’11 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 25 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 21/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2