Decreto — n. 24155/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5723/2025 Numero sezionale 2554/2025 Numero di raccolta generale 24155/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24155/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5723/2025 Numero sezionale 2554/2025 Numero di raccolta generale 24155/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5723/2025 R.G. proposto da: EUROTECNICA PROGETTI ENGINEERING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 211, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTO STEFANIA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CALABRIA n.2349/2024 depositata il 07/09/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5723/2025 Numero sezionale 2554/2025 Numero di raccolta generale 24155/2025 Data pubblicazione 29/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/07/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 5723/2025 Numero sezionale 2554/2025 Numero di raccolta generale 24155/2025 Data pubblicazione 29/08/2025