Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer entered into a simplified settlement agreement with the tax authority. The taxpayer submitted payment requests for the disputed tax years, and the tax agency confirmed these requests were regular and paid. Consequently, the court ruled the litigation subject matter ceased to exist, rendering further arguments unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 378 c.p.c.: When a taxpayer initiates a simplified settlement procedure and the tax authority confirms the payment of the disputed amounts, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27110/2017 R.G. proposto da CONCERIA SAMANTA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO (FRNFBA59M01H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARA GIUSEPPE (FRRGPP72M20D612W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n.968/2017 depositata i l 12/04/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR), con la sentenza n. 968/2017 depositata in data 12/04/2017 , ha rigettato l’appello proposto da Conceria Samantha s.p.a. ( hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 167/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva, a sua volta,respinto il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta dal 2006 al 2009.
2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi.
3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata delle lite pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando le domande relative alle annualità d’imposta interessate dagli avvisi impugnati.
5. L’Agenzia delle Entrate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: «la Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.» 5.1. L’Agenzia delle Entrate ha prodotto nota della Direzione Provinciale di Pisa, dove si dichiara che, con riferimento alle annualità di imposta interessati dagli avvisi di accertamento impugnati, le domande e i versamentirisultano regolari.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018(unitamente al deposito della nota della Direzione Provinciale di Pisa), deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale.
2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che