Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by parties' agreement to settle under simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the parties agreed to a simplified settlement procedure. The taxpayer submitted a request for simplified resolution and paid the required fee, while the tax agency confirmed the agreement and payment. Consequently, the court dismissed all pending appeals without addressing the substantive tax arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 378 c.p.c.: When parties in a tax dispute agree to a simplified settlement and fulfill payment obligations, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11248/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONCERIA SAMANTA SPA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da CONCERIA SAMANTA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO (FRNFBA59M01H501L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARA GIUSEPPE (FRRGPP72M20D612W) -ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 1901/2016 depositata i l 28/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1901/2016 depositata in data 28/10/2016, ha accolto l’appello proposto da Conceria Samantha s.p.a. (hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 489/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.
2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
3. La società contribuente si è costituita con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo.
4. La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ha presentato copia della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento.
5. L’Agenzia delle Entrate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: «la Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.» RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale.
2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle pa