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Decreto — n. 24103/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24103/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24103/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3753/2025 R.G. proposto da: DAIM ALLAH OMAR -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI BERGAMO-controricorrente- nonchè contro EQUITALIA GIUSTIZIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.1894/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24103/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 3753/2025 Numero sezionale 2550/2025 Numero di raccolta generale 24103/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione spesa necessaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Numero registro generale 3753/2025 Numero sezionale 2550/2025 Numero di raccolta generale 24103/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3753/2025 R.G. proposto da: DAIM ALLAH OMAR -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI BERGAMO-controricorrente- nonchè contro EQUITALIA GIUSTIZIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.1894/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 3753/2025 Numero sezionale 2550/2025 Numero di raccolta generale 24103/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/08/2025 Il Consigliere Delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 3753/2025 Numero sezionale 2550/2025 Numero di raccolta generale 24103/2025 Data pubblicazione 28/08/2025