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Decreto — n. 23955/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23955/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23955/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 28640/2022 Numero sezionale 2527/2025 Numero di raccolta generale 23955/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23955/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 28640/2022 Numero sezionale 2527/2025 Numero di raccolta generale 23955/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari ripetibili risarcimento per errore giudiziario indennizzo per equivalente

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28640/2022 R.G. proposto da: UNIVERSAL STAMPI SPA IN LIQUIDAZIONE - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia SEZ.DIST.BRESCIA n.420/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 28640/2022 Numero sezionale 2527/2025 Numero di raccolta generale 23955/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 06/08/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 28640/2022 Numero sezionale 2527/2025 Numero di raccolta generale 23955/2025 Data pubblicazione 27/08/2025