Decreto — n. 23883/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANumero registro generale 19578/2024 Numero sezionale 2518/2025 Numero di raccolta generale 23883/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23883/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19578/2024 R.G. proposto da: SANNITICA AUTORICAMBI SRL, PETRUCCIANI MASSIMILIANO, CAVALIERI MARIALUISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 43 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO (LZZGDE76A05A783I) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.1150/2024 depositata il 13/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 19578/2024 Numero sezionale 2518/2025 Numero di raccolta generale 23883/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07/08/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 19578/2024 Numero sezionale 2518/2025 Numero di raccolta generale 23883/2025 Data pubblicazione 26/08/2025