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Ordinanza Interlocutoria — n. 23829/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on tax debt relief to await Supreme Court ruling on rateable debt definition effects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23829/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the association's appeal against tax authorities, ordering a remand to a new hearing. The association argued that a co-obligor's participation in a debt restructuring plan should extinguish their own tax liabilities through analogical application of recent laws. The court decided to suspend the case pending the Supreme Court's resolution on whether partial debt payments under the new rateable plan automatically terminate pending tax proceedings for all co-obligors.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 202 della legge n. 197/2022; Art. 1 comma 236 della legge n. 197/2022: The Court suspends the examination of the appeal to await the Supreme Court's decision on whether partial payments under a rateable debt plan extinguish tax proceedings for non-joining co-obligors.

Parole chiave

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tax debt restructuring co-obligation solidarity rateable debt plan tax proceedings suspension Supreme Court reference debt definition effects tax appeal remand reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione artt.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione art.
Art. 115 c.p.c.
4 c.p.c., per violazione art. 115 c.p.c. e violazione 360 n.
Art. 1 comma 202 della legge n. 197/2022
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 02.07.2025, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:
Art. 1 comma 236 della legge n. 197/2022
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 02.07.2025, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:
art. 115 c.p
4 c.p.c., per violazione art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5830 del 05/03/2025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5696/2021 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CSAIN RIBERA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE (DPRGPP70H21I533R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex legein ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 3889/2020 depositata il 14/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Con l'avviso di accertamento n. TY504T603481, relativo all'anno d'imposta 2008, l'Ufficio contestava all’Associazione sportiva dilettantistica C.S.A. IN RIBERA, l’omessa denuncia di componenti di reddito positivi derivanti dallo svolgimento di attività di natura commerciale per circa 47.000 euro, conseguendone la richiesta di pagamento di Euro 59.211,78 per imposte, sanzioni e interessi.

2. L’associazione sportiva ha impugnato tale atto avanti alla CTP di Agrigento che, con la sentenza n. 3084/2015, respingeva il ricorso.

3. Parimenti, anche la CTR della Sicilia – Palermo, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha ritenuto l’infondatezza dell’appello proposto dalla contribuente.

4. L’associazione sportiva ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, mentre l’ufficio si è costituito con controricorso.

5. E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 02.07.2025, in vista della quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:

1) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione artt. 73, 148 co. 3, 149 co. 4 del d.p.r. m. 917/1986 e art. 4 e 74 d.p.r. 733/1972;

2) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione art. 115 c.p.c. e violazione 360 n. 3 in relazione artt. 1 e 2 L. n. 398/91 e art. 1 co. 1 del d.p.r. n. 442/1997;

3) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.;

4) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione art. 25 co. 5 l. n. 133/1999 e art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 472/1997 e 112 c.p.c.

2. Va rilevato che, rispetto all’esame dei predetti motivi, acquista valore pregiudiziale quanto dichiarato dal contribuente con la propria memoria illustrativa. Con essa, infatti, l’associazione ricorrente ha evidenziato che il coobbligato in solido sig. Bonafede Amabile ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata e che la stessa è stata riscontrata da ADER , comunicando all’interessato il debito da pagare per la definizione, pari a complessivi € 9.600,32, da versare in 18 rate con scadenza la prima il 31.10.2023 e l’ultima il 30.11.2027, di cui le prima otto già corrisposte, così come da documenti allegati alla memoria.

Tanto premesso, la ricorrente ha dichiarato che intende avvalersi degli effetti della definizione dei carichi di ruolo presentata dal coobbligato, secondo un’applicazione analogica dell’art. 1, comma 202, della legge n. 197/2022. Questa S.C. ha peraltro già adottato in precedenza tale interpretazione, affermando che “pur in assenza di una previsione normativa ad hoc, si può ritenere, con un’interpretazione analogica (per l’identità di ratio legis: art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.) dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie), che in caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione quater” da parte di uno solo dei coobbligati, i pagamenti effettuati ai fini della rottamazione delle cartelle di pagamento liberano anche gli altri coobbligati non aderenti, i quali vengono a beneficiare dell’estinzione del procedimento” (così, in particolare, Cass. n. 5830 del 05/03/2025).

Occorre pertanto rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, in attesa della decisione delle S.U., investite con ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 della soluzione del seguente quesito: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”;

P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sulla questione di cui è stata investita con l’ordinanz