Cassation court quashes tax appeal judgment for error in proceeding regarding notification venue rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the second-instance tax court judgment, which had ruled in favor of the taxpayer regarding a tax assessment notice. The tax authority argued the lower court improperly examined a notification issue not raised on appeal, but the court found a deeper procedural flaw. The lower court erred by assuming the notice was validly served to the company's legal representative when the company's domicile and the representative's residence were in different municipalities, violating specific notification rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 145 c.p.c.: The court established that for tax notices served to legal persons, the subsidiary rule of service to the legal representative applies only if that representative resides in the same municipality as the taxpayer's fiscal domicile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11710 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI INTIMAZIONE E AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 11710/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Roma Immobiliare 1956 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente , in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dalle Avvocate Maria Marella e Daniela Domenici, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma alla via Roberto Malatesta n. 77;
–controricorrente – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in via dei Portoghesi n. - intimata - Avverso la sentenza della C ORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 6529 / 10/ 20 2 3 , depositat a in data 18/11/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; Fatti di causa In data 20/3/2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificò alla società Roma Immobiliare 1956 s.r.l. un’intimazionecon cui fu richiesto il pagamento delle somme portate in un presupposto avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, asseritamente regolarmente notificato e non impugnato daRoma Immobiliare 1956 s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”).
La contribuente propose ricorso avverso l’avviso di intimazione deducendo di non aver ricevuto la notifica dell’atto impositivo presupposto. La C.T.P. di Roma respinse il ricorso. r.g. n. 11710/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano La sentenza fu integralmente riformata a favore della contribuente dalla CGT-2 del Lazio, che ritenne non correttamente notificato il presupposto avviso di accertamento. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La contribuente si difende con controricorso. Essa ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 112e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenziadelle Entrate censura la sentenza impugnata per avere statuito su un’eccezione non sollevata dalla società a suo tempo appellante. La CGT-2 avrebbe giudicato sulla validità della notifica dell’avviso di accertamento alla società contribuente sulla base di una prospettazione diversa da quella avanzata in sede di appello dalla stessa società appellante.
Quest’ultima, infatti, si era lamentata che il messo notificatore dell’Agenzia delle Entrate avesse depositato l’avviso di accertamento presso il Comune di Roma Capitale dopo aver constatato che non c’era nessuno presso la sede, mentre la Corte tributaria d’appello, nel dichiarare la nullità della notificazione dell’atto impositivo, ha affermato che il messo notificatore si fosse recato presso la residenza della legale rappresentante (Luisa Di Paola) in via Pescara 2 a Roma (residenza asseritamente coincidente con la sede legale della società) senza trovare nessuno, per poi depositare l’atto presso il Comune. 1.1.
Il motivo è fondato. r.g. n. 11710/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha fototrascritto l’intestazione dell’avviso di accertamento(pag. 2 del ricorso) dal quale risulta chiaramente che la sede legale della società contribuente era in Roma alla via Pescara n. 2, mentre la residenza (domicilio fiscale) della legale rappresentante Luisa Di Paola era in Roma, alla via Cesare Ricotti n. 34, così come risultante dalla intestazione dello stesso avviso di accertamento.
Orbene, la sentenza impugnata si è pronunciata su una fattispecie diversa da quella per cui è causa (la notificazione è stata eseguita nei confronti della società, non nei confronti della sua legale rappresentante), concretizzando l’error in procedendo denunciato (Cass., sez. 3, n. 11103/2020). Essendo stato dedotto un vizio di error in procedendo della sentenza impugnata, per l’esame del quale questa Corte è giudice del fatto processuale (ex coeteris, Cass ., Sez. L - , Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 - 01) , deve affermarsi che la CGT - 2 ha giudicato in base ad un erroneo presupposto di fatto (coincidenza della sede legale della società con la residenza della sua legale rappresentante),con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice del merito che, in sede di rinvio, dovrà esaminare la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento destinato alla società odierna contribuente, tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al rapporto tra la disposizione della lettera e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973e l’art. 145 c.p.c. riguardante la notifica nei confronti delle persone giuridiche, giurisprudenza secondo la quale la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente r.g. n. 11710/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano dev'essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 cod. proc. civ. comporta, pertanto, che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973(Cass., sez. 5, n. 3618/2006, Rv. 587326-01;
Cass., sez.
5. n. 5483/2008, Rv. 601999-01; Cass., sez. 5, n. 6325/2008, Rv. 602222-01; Cass., sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028-01). 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizion