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Ordinanza — n. 23755/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for late procedural objection to non-notification of tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23755/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a second-instance ruling that upheld the validity of a tax collection notice. The taxpayer argued the underlying tax notice was never properly served, but the court found this specific objection was raised too late in the appellate proceedings. Consequently, the court held that the issue was precluded by law and could not be reviewed at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 54, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: A procedural defect or lack of notification raised for the first time in the appellate stage, beyond the statutory deadline for counter-memorials, is precluded and cannot be examined by the Court of Cassation.

Parole chiave

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procedural preclusion late procedural objection tax collection notice appellate counter-memorials Cassation review limits esecuzione per crediti fiscali dichiarazione fiscale tardiva priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.
Art. 54, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 115 c.p.c.
Art. 20 d.lgs. n. 427/97
Art. 2948, comma 1, n. 4 c.p.c.
artt. 115 c.p
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11859 / 20 2 4 R.G. propost o da : Fudes s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Claudio Capasso, con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 11859/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–intimata – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 6574 / 20 2 3 , depositat a in data 19/11/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; FATTI DI CAUSA In data 4/10/2019 la Fudess.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente” ) ricevette dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (“l’agente della riscossione”) un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle di pagamento aventi ad oggetto Ires e diritti camerali.

La contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, eccependo per tutte le cartelle l’omessa notifica o, comunque, l’ intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, accolse il ricorso limitatamente ad una cartella di pagamento, relativa all’IRES dovuta per il 2009. Su appello dell’agente della riscossione, la CGT-2 del Lazio, nel contraddittorio con la contribuente,riformò la sentenza di primo grado nella parte in cui l’agente della riscossione era rimasta soccombente, dichiarando che gli importi portati nella cartella IRES 2009 non erano prescritti.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’agente della riscossione è rimasto intimato. r.g. n. 11859/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano La contribuente ha depositato memoria exart. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza di appello, che ha ritenuto correttamente notificate tutte le cartelle di pagamento presupposte all’avviso di intimazione, deducendo che, invece, la cartella relativa all’Ires 2009, che è l’unica in relazione alla quale l’avviso di intimazione era stato annullato in primo grado, non fu mai notificata alla società.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 115 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivoper la controversia”, la contribuente ha dedotto che la CGT-2 avrebbe travisato la documentazione, prodotta dall’agente della riscossione, che avrebbe dovuto attestare la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento inerente all’Ires 2009(l’unica in relazione alla quale l’avviso di intimazione era stato annullatoin primo grado), cartella che, invece, non sarebbe stata notificata. 2.1.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. La sentenza impugnata, nel corpo dello svolgimento del processo, ha affermato che l’accoglimento in primo grado del ricorso contro l’avviso di intimazione con riferimento alla cartella di pagamento relativa all’Ires 2009 era avvenuto non sulla base di un vizio di notifica di quella cartella, bensì sulla base dell’intervenutadecadenza dal termine per la notificazione della cartella in questione e comunque sulla base della r.g. n. 11859/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano prescrizione maturata a valle della notificazione della cartella, tant’è che con l’appello l’agente della riscossione aveva devoluto al giudice esclusivamente le questioni della decadenza e della prescrizione del credito portato nella citata cartella. Orbene, al fine di rendere conoscibile nella presente sede di legittimità la questione della irrituale o inesistente notificazione della cartella di pagamento relativa all’Ires 2009, ed in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, la contribuente avrebbe dovuto innanzitutto dedurre di avere, in primo grado, impugnato l’avviso di intimazioneanche per l’omessa notificazione della cartella (della quale qui ancora si discute); in secondo luogo, avrebbe dovuto dedurre di avere appellato incidentalmente la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe esplicitamente o implicitamente rigettato il motivo di nullità fondato sulla irrituale notificazione della cartella; in terzo luogo, nel caso in cui il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sul motivo della nullitàdella notificazione della cartella ancora oggetto del contendere, la contribuente avrebbe dovuto riproporre il motivo nelle controdeduzioni in appello depositate nel termine di cui all’art. 54, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Orbene, non solo la contribuente non ha adempiuto ai detti oneri assertivi, ma risulta dalla stessa sentenza impugnata (nel corpo dello svolgimento del processo) che la questione della inesistenza o comunque della irrituale notificazione della cartella è stata da essa riproposta nel giudizio di appello solo con la memoria difensiva del 13 ottobre 2023, dunque oltre il termine previsto dalla legge (nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio), sicchéla questione della inesistente o irrituale notificazione della cartella è rimasta preclusa e non può essere devoluta alla cognizione di questa Corte. r.g. n. 11859/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano 3. Con il terzo motivo di ricorso (numerato come secondo) , proposto in subordine, rubricato “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 427/97 e 2948, comma 1, n. 4 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel considerare non prescritta nell’ordinario termine decennale l’Ires 2009, in quanto tra il 2009 e l’anno di notificazione della cartella, il 2017, non è decorso un intero decennio, avrebbe dovuto considerare, invece, prescritte le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, soggette al più breve termine di prescrizione quinquennale. 3.1.

Il motivo è infondato. Una volta che sia statuito irrevocabilmente (per le considerazioni ivi rassegnate con riferimento al primo e al secondo motivo)che la cartella oggetto del contendere sia stata notificata e non sia stata tempestivamente impugnata, i vizi della stessa (compresi quelli “extraformali” della decadenza o della prescrizione del credito) non possono più essere fatti valere. In questo senso, dunque, deve essere corretta in diritto la motivazione della sentenza d’appello: la prescrizione e la decadenza del credito, portato in una cartella la cui rituale notificazione non può più essere messa in discussione ed avverso la quale parte contribuente non ha proposto tempestiva impugnazione, maturate a monte della notificazione della cartella, non possono essere più fatte valere attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione notificato a valle.

4. In definitiva, il ricorso è infondato. Non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. r.g. n. 11859/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a