Italian Supreme Court quays a tax appeal judgment for lack of reasoning and remands the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's judgment against a tax assessment notice due to a complete lack of reasoning. The appellant argued the decision was arbitrary, noting the lower court merely cited dates without explaining the legal basis for the appeal's inadmissibility. Consequently, the Supreme Court quashed the judgment and remanded the case to the Second Instance Tax Court of Sicily for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; A judgment is void if it fails to provide any reasoning, as mere citation of dates without legal justification constitutes a total lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14202 / 20 2 4 R.G. propost o da : Leanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Renato Torrisi, con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 14202/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–intimata – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 10093 / 20 2 3 , depositat a in data 7/12/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 3/2/2015, Leanza s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) propose ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catania, concernente una ripresa Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni e interessi.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Catania dichiarò inammissibile il ricorso per tardività. La CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessa o apparente motivazione”, la contribuente censura la sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione. 1.1.
Il motivo è fondato. La sentenza è del tutto priva di motivazione. r.g. n. 14202/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Essa si limita, in due righe, a rilevare la tardività del ricorso di primo grado, e dunque la sua inammissibilità. L’indicazione delle date, rispettivamente, di notifica (6/10/2014) e di ricezione (7/10/2014) del ricorso nulla aggiungono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto manca qualsiasi indicazione circa il dies a quo del termine di decadenza.
2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme che regolano i termini delle impugnazioni degli atti tributari, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa