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Ordinanza Interlocutoria — n. 23742/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23742/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23742/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 5220 / 20 2 4 R.G. propost o da : Sannapo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Montemurro, con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 15220/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Regesto Legislator

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art. 2193 c.c, art. 2331 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 23742/2025 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIAn. 7023/2023, depositata in data 19/12/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; RILEVATO CHE: L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli, notificò in data 1/10/2021 un avviso di ricevimento alla Sannapo s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente”), con il quale, per l’anno d’imposta 2015, accertò, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ricavi imponibili per quasi sei milioni di euro, contestando anche l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Parole chiave

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dichiarazione dei redditi inchiesta per sottrazione d'imposta procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 2193 c.c
art. 2331 c.c
2193 c.c.) e non costitutiva ( come, invece, più propriamente sembra doversi ricavare dall’art. 2331 c.c.).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 5220 / 20 2 4 R.G. propost o da : Sannapo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Montemurro, con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 15220/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIAn. 7023/2023, depositata in data 19/12/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; RILEVATO CHE: L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli, notificò in data 1/10/2021 un avviso di ricevimento alla Sannapo s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente”), con il quale, per l’anno d’imposta 2015, accertò, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ricavi imponibili per quasi sei milioni di euro, contestando anche l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

La C.T.P. di Napoli dichiarò inammissibile il ricorso della contribuente. Su appello di quest’ultima, la CGT-2 della Campania, pur dichiarando ammissibile il ricorso di primo grado, rigettò nel merito il gravame. La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver confermato la legittimità dell’avviso di accertamentoai suoi danni per la ripresa di Ires, Iva e Irap in relazione all’anno d’imposta 2015, nonostante che essa, quale società di capitali, r.g. n. 15220/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano era stata iscritta nel registro delle imprese in data 22 settembre 2017, acquisendo, dunque, solo in detta data personalità giuridica. Il motivo in questione denuncia la violazione dell’art. 73 Tuir, deducendo che la soggettività passiva tributaria, in capo alle società di capitali, si acquisisce con l’acquisizione della personalità giuridica, dunque con l’iscrizione della società medesima nel registro delle imprese. Sarebbe, allora, illegittimo l’avviso di accertamento emesso per un’annualità d’imposta precedente rispetto all’anno di iscrizione della società di capitali nel registro delle imprese.

La questione sollevata nel ricorso dalla contribuente non ha precedenti, ed è del tutto nuova nel panorama giurisprudenziale di legittimità. Peraltro, seppure il ricorso sembra prima faciecarente con riferimento ai requisiti di specificità, visto che ad esso non è indicato come allegato alcun documento che attesti l’anno di iscrizione della società nel registro delle imprese, la circostanza che l’anno di iscrizione sia successivo rispetto al periodo d’imposta al quale si riferisce l’avviso di accertamento sembra comunque essere implicitamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate controricorrente, che attribuisce all’iscrizione nel registro delle imprese da parte della società di capitali contribuente una efficacia dichiarativa (art. 2193 c.c.) e non costitutiva ( come, invece, più propriamente sembra doversi ricavare dall’art. 2331 c.c.).

La rilevanza nomofilattica della questione, non adatta ad una trattazione camerale, induce il Collegio a rimetterne la decisione alla pubblica udienza. r.g. n. 15220/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano P.Q.M Rimette la decisione della caus