Ordinanza — n. 23739/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 8540 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difes a ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in via dei Portoghesi n. –ricorrente – contro AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 18540/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ignazio Montaperto, C.F.MNTGNZ73H23G273L, domiciliato in secondo grado presso l’Avvocata Giovanna Maria Di Vincenzo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 115 c.p; Ordinanza — n. 23739/2025 — snciv · Corte di Cassazione: –intimato – Avverso la sentenza della C ORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 3220 / 20 2 4 , depositat a in data 22/4/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; Fatti di causa Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, Ignazio Montaperto (“il contribuente”) impugnò un’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle ed il difetto di motivazione dell’atto impugnato, eccependo inoltre il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 8540 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difes a ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in via dei Portoghesi n. –ricorrente – contro AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 18540/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ignazio Montaperto, C.F.MNTGNZ73H23G273L, domiciliato in secondo grado presso l’Avvocata Giovanna Maria Di Vincenzo;
–intimato – Avverso la sentenza della C ORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 3220 / 20 2 4 , depositat a in data 22/4/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; Fatti di causa Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, Ignazio Montaperto (“il contribuente”) impugnò un’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle ed il difetto di motivazione dell’atto impugnato, eccependo inoltre il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione.
La C.T.P. accolse il ricorso. Proposto appello da parte dell’Ufficio, con decreto n. 186/3/2023 la CGT-2 della Sicilia dichiarò interrotto il giudizio ritenendo che non vi fosse continuità tra l’originario agente della riscossione (Riscossione Sicilia s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A tale decreto seguì il decreto di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dei termini dello stesso. Proposto reclamo averso il decreto di estinzione, la CGT-2 della Sicilia pronunciò sentenzacon cui rigettò il reclamo. Avverso la sentenza di rigetto del reclamo contro il decreto di estinzione del giudizio di appello propone ricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidato a un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato. r.g. n. 18540/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. (travisamento della prova) in combinato disposto con gli artt. 16, 40 e 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la comunicazione tramite pec dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del giudizio di appello, pur destinata all’Avvocato domiciliatario di Riscossione Sicilia S.p.A. in appello (Simonetta Di Vitale), era stata in realtà indirizzata alla Direzione provinciale di Messina dell’Agenzia delle Entrate (dp.messina@pce.agenziaentrate.it), con conseguente nullità della comunicazioneed impossibilità per la parte legittimata di riassumere tempestivamente il giudizio. 1.1.
Il motivo è fondato. Nel rispetto del principio di specificità del ricorso e fototrascrivendo all’interno dello stesso tutti i documenti rilevanti, l’odierna ricorrente ha dimostrato che la comunicazione dell’ordinanza di interruzione del processo, dalla quale sarebbe dovuto decorrere il termine per la prosecuzione dello stesso, era stata indirizzata via pec ad un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario dell’agente della riscossione (Riscossione Sicilia S.p.A.), con la conseguenza che il giudizio di appello non avrebbe potuto essere dichiarato estinto.
2. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, darà con ordinanza disposizioni per la prosecuzione delprocesso, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992. La liquidazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio. r.g. n. 18540/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa