Cassation court dismisses tax agency appeal rejecting 'de facto company' claim due to lack of profit motive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision denying the existence of a de facto company. The agency argued that joint construction activities implied a business partnership, but the court held that mere economic activity does not automatically create a social bond. Consequently, the court ruled that the burden of proving intentional joint exercise of a commercial activity for profit was not met by the evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2247 c.c.; The existence of a de facto company requires proof of intentional joint exercise of a commercial activity for profit, which cannot be inferred solely from the realization of economic operations involving multiple persons.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4684/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro VULLO Gioacchino, VULLO Pietro, VULLO Calogero, RUSSO CIRILLO Rosalia, Rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Cinquemani, elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale di posta elettronica certificata; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 7056/2022, depositata il 17 agosto 2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Nel corso dell'anno 2000 i cognati Giovanni Russo Cirillo e Alfonso Vullo acquistavano la proprietà indivisa di un terreno sito nel territorio del Comune di Agrigento. Nel corso del 2006, dopo avere ottenuto dal Comune di Agrigento il titolo edilizio per l’edificazione di un fabbricato, Giovanni Russo Cirillo e Alfonso Vullo stipulavano un contratto di appalto con la C. G. Costruzioni s.r.l. per l'esecuzione delle sole opere in cemento armato.
I lavori dati in appalto terminavano nel corso del 2007 con la realizzazione della struttura portante in cemento armato. In data 7.10.2009, Alfonso Vullo decedeva e si apriva la successione in favore della moglie, Rosalia Russo Cirillo, e dei figli, Calogero Vullo, Gioacchino Vullo e Pietro Vullo. In data 4.9.2012, la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Agrigento iniziava una verifica fiscale nei confronti di un'ipotizzata società di fatto costituita da Giovanni Russo Cirillo e Alfonso Vullo, supponendo l’esercizio dell'attività d'impresa commerciale di costruzione e vendita di immobili.
In data 5.10.2012, la suddetta verifica si concludeva con la redazione di un processo verbale di constatazione recante rilievi in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Con riguardo all'IVA, i verbalizzanti assumevano l'omessa fatturazione e dichiarazione di un acconto pagato da Grazia Cottitto e Sonia Tranchina, promissarie acquirenti del fabbricato in corso di costruzione, per un importo di € 400.000,00 con la relativa imposta esigibile di € 80.000,00. In data 12.12.2012, la Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate notificava a Giovanni Russo Cirillo e ai predetti eredi di Alfonso Vullo l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2007, con contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, recante il n. TY502T100107/2013.
L’Ufficio, quindi, emetteva anche l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2007 nei confronti degli eredi di Alfonso Vullo, recante il n. TY502T103222/2012, che ha dato origine alla presente controversia, con il quale rilevava il reddito di partecipazione a quest'ultimo spettante in ragione dell'accertamento del reddito d'impresa nei confronti della società di fatto e liquidava le maggiori imposte dovute. I contribuenti proponevano ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, adendo la Commissione tributaria provinciale di Agrigento.
L'Agenzia delle entratesi costituiva in giudizio. Con sentenza n. 3117/04/15, depositata il 29 giugno 2015 , la Commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso. 2. – Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate proponeva atto di appello. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 7056/08/2022, rigettava l’appello dell’Ufficio. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. I contribuenti si sono costituiti con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2247 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in quanto la sentenza di secondo grado, ritenendo non adempiuto l’onere della prova a carico dell’Ufficio circa l’esercizio di un’attività commerciale comune, ha escluso la configurabilità di una società di fatto finalizzata allo svolgimento di un’attività di impresa esercitata abitualmente. 1.1. –Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società ( Cass. n. 2123/2025;
Cass. n. 27088/2008). La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento "aliunde", mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"affectio societatis", cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi; peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società.
Tali accertamenti, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici(Cass. n. 8981/2016; Cass. n. 5961/2010). L'Agenzia delle entrate ipotizza l’esistenza di una società di fatto tra Alfonso Vullo e Giovanni Russo Cirillo , finalizzata alla realizzazione e successiva vendita di appartamenti siti in Agrigento, che sarebbe comprovata dai seguenti fatti, circostanze ed elementi che dimostrerebbero l’esercizio in comune di una attività d’impresa:
a) la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Agrigento o per la costruzione di un fabbricato da adibire ad uffici amministrativi;
b) il contratto di appalto stipulato dai proprietari del fondo per la costruzione del fabbricato;
c) il contratto preliminare di vendita mista a permuta con Grazia Cottitto e Sonia Tranchina , mediante il quale si impegnavano a vendere loro il fabbricato allo stato grezzo al prezzo di euro 2.000.000,00; le stesse a parziale pagamento del corrispettivo, cedevano le proprie quote, pari al 25% ciascuna, detenute nella società di fatto “L.C.T. di Licata Serafina C. –S. di F.”, con sede in Agrigento, (proprietaria di immobile in Agrigento – Vill. Mosè) per un prezzo stimato di euro 800.000,00, imputati per la metà ad acconto e per metà a caparra confirmatori (poi non conclusa).
Tali elementi non appaiono di per sé decisivi al fine di dimostrare l'esistenza di una società di fatto, essendo l' A genzia delle entrate onerata della prova - oltre al requisito dell'apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società - dell'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, e de l conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi(art. 2247 c.c.), tenuto conto anche dei legami di parentela intercorrenti tra le parti.
Il fine di lucro , peraltro, presente nella realizzazione di appartamenti destinati alla vendita, non è l’elemento decisivo per dimostrare l’esistenza di una società di fatto. Il f ine lucr ativo è infatti comune a qualunque operazione economica, che di per sé non implica la creazione di un vincolo sociale se vi partecipa più di una persona. Diversamente argomentando – con riferimento al caso di specie – qualunque c ostruzione di un immobile su un terreno in comproprietà, e poi messo a rendita, dovrebbe dar luogo auna fattispecie societaria. 2.
– Con secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 36 e 61 del d .lgs. n. 546 del 1992, per carenza di motivazione, ovvero per assoluta contraddittorietà o illogicità delle argomentazioni a sostegno della decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di seconde cure reso un’apparente motivazione, essendosi limitato a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. 2.1. –Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248 / 2020; Cass. n. 17196 / 2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Non si ravvisa, nella specie, nessuna violazione del “ minimo costituzionale”, né la pronuncia si è limitata a recepire apoditticamente la pronuncia di prime cure, avendo la Commissione tributaria regionale dato conto delle ragioni poste alla base del rigetto dell'impugnazione. 3. –Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per