Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a tax court judgment against Monia Catinari. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the automatic renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3293/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CATINARI MONIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCONI AMEDEO (MZZMDA56P24F621K), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHIO STEFANO MASSIMILIANO (GHISFN63A15C615T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.613/2023 depositata il 11/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 3293/2024 Numero sezionale 2511/2025 Numero di raccolta generale 23551/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo atteso l’intervento risolutore delle Sezioni Unite;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 06/08/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 3293/2024 Numero sezionale 2511/2025 Numero di raccolta generale 23551/2025 Data pubblicazione 19/08/2025