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Ordinanza — n. 23469/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court judgment for lack of reasoning regarding startup status continuity between years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23469/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, which had relied on a prior ruling from a different tax year without verifying factual continuity. The court found the lower tribunal's reasoning insufficient because it failed to confirm that the 'startup' status recognized in 2008 remained valid for 2009. Consequently, the judgment was annulled and the case remitted to a newly composed second-instance tax court for a properly reasoned re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 111, comma 6, Cost.: A tax court judgment cannot rely on a prior decision from a different tax year as binding precedent without explicitly verifying that the underlying factual circumstances, such as the existence of a startup phase, have remained unchanged.

Parole chiave

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tax assessment notice startup status lack of reasoning constitutional minimum remittal to second instance factual continuity tax litigation procedure validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 112, comma 2, n. 4) c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
1.7 Ciò posto, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile al giudizio tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art.
Art. 111, comma 6, Cost.
«minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato dagli arresti delle Sezioni Unite nn.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 385, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9657/2025
Cass. n. 9657/2025, Cass.
Cass. n. 34441/2021
9657/2025, Cass. n. 34441/2021, Cass.
Cass. n. 26654/2017
34441/2021, Cass. n. 26654/2017).
Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014
111, comma 6, della Carta fondamentale, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014, al quale deve qui darsi sèguito.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 5395/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro KILI CAFFÈ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Bonasera (domicilio digitale: edoardo.bonasera@avvocatienna.legalmail.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CALTANISSETTA, n. 2830/7/2018 depositata il 9 luglio 2018 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Enna dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Kili Caffè s.r.l. un avviso di accertamento con il quale rideterminava in base agli studi di settore il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati dalla prefata società in relazione all’anno 2009, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES e dell’IVA.

La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, la quale, accogliendo solo in parte il suo ricorso, riduceva nella misura del 20% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio, al quale affidava il còmpito di ricalcolare le imposte, gli interessi e le sanzioni dovuti. La pronuncia veniva successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, che con sentenza n. 2830/7/2018 del 9 luglio 2018, in accoglimento dell’appello della Kili Caffè s.r.l., annullava «in toto» l’atto impositivo, rilevando che le questioni oggetto di causa erano le stesse già decise con altra sua precedente decisione del 9 febbraio 2015, relativa all’anno 2008, e che «non ravvisa(va)alcun diverso motivo per potersene discostare».

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La Kili Caffè s.r.l. ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132, comma 2, n.

4) c.p.c.. 1.1 Si sostiene che la motivazione dell’impugnata sentenza risulterebbe del tutto omessa o meramente apparente, essendosi la CTR limitata a richiamare «per relationem» altra propria pronuncia resa «inter partes», inerente a una diversa annualità, senza tener conto della differenza ed autonomia di ogni singolo avviso di accertamento . 1.2 Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente nella memoria illustrativa, è innegabile l’interesse dell’Agenzia delle Entrate ad impugnare la sentenza in esame, giacchè l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione da essa proposto determinerebbe il rinvio della causa ad altro giudice di secondo grado (ex artt. 383, comma 1, c.p.c. e 62, comma 2, del D.

Lgs. n. 546 del 1992), con conseguente possibilità di una rivalutazione della pretesa impositiva in senso favorevole alla parte pubblica. 1.3 Tanto premesso, il ricorso è fondato. 1.4 La motivazione della gravata pronuncia si risolve nel richiamo «per relationem» ad altra anteriore sentenza della stessa Commissione regionale, emessa il 9 febbraio 2015, con la quale era stato riconosciuto lo «status di ”star(t) up» della Kili Caffè s.r.l. in relazione all’anno d’imposta 2008. 1.5 È bene sùbito chiarire che, pur avendo dato atto dell’intervenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza, il collegio di seconde cure non ha espressamente attribuito ad essa l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 c.c., ma si è limitato ad evidenziare che «le medesime questioni oggi al suo vaglio (era)no... già (state)decise con la sua sentenza sopra citata e» che «non ravvisa(va)alcun diverso motivo per potersene discostare». 1.6 Del resto, per costante orientamento di questa Corte, la sentenza del giudice tributario relativa a un determinato periodo d’imposta non costituisce giudicato esterno per quelli successivi, se concerne elementi che non assumono carattere permanente e sono basati su presupposti di fatto differenti fra le diverse annualità (cfr.

Cass. n. 9657/2025, Cass. n. 34441/2021, Cass. n. 26654/2017). 1.7 Ciò posto, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile al giudizio tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza può essere motivata «anche con riferimento a precedenti conformi». 1.8 Se nessun dubbio può, pertanto, sorgere circa la legittimità del rinvio operato dalla CTR ad altra propria sentenza conosciuta dalle parti, va tuttavia notato che i giudici «a quibus» hanno meccanicamente esteso alla presente controversia gli accertamenti contenuti nella precedente decisione, senza minimamente verificare se la situazione di fatto ivi esaminata fosse rimasta immutata nel tempo. 1.9 In particolare, essi non si sono curati di appurare se nel 2009 potesse ancora ritenersi in corso nei confronti della Kili Caffè s.r.l. la fase di «start - up» già riconosciuta sussistente per l’anno anteriore dalla sentenza del 9 febbraio 2015, che su tale presupposto aveva annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio a carico della contribuente. 1.10 D’altro canto, la formula di chiusura «non ravvisa alcun diverso motivo per potersene discostare» si risolve in una proposizione generica, assertiva e apodittica, la quale non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguìto dal collegio regionale per giungere alla conclusione che le valutazioni espresse con riguardo al periodo d’imposta 2008 fossero estensibili, senza sostanziali differenze, all’anno successivo. 1.11 Alla luce delle esposte considerazioni, la gravata decisione risulta, quindi, assistita da una motivazione solo apparente. 1.12 La descritta grave anomalia determina la nullità della sentenza per violazione del cd.

«minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014, al quale deve qui darsi sèguito.

2. Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c., e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia offrendo congrua motivazione. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così