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Decreto — n. 23275/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax dispute settled by agreement under Law 197/2022. The process extinguished due to the perfected tax agreement. The Court upheld the lower court's decision to declare the process extinct. The appeal is inadmissible because the substantive dispute was resolved by the parties' agreement. The Court ruled that the process extinguished due to the perfected tax agreement under Law 197/2022. The appeal is inadmissible because the substantive dispute was resolved by the parties' agreement. The Court ruled that the process extinguished due to the perfected tax agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 23275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and the process extinct. The lower court found that the parties had perfected a tax agreement under Law 197/2022, resolving the dispute without a formal ruling. The Court affirmed that since the agreement was finalized, the litigation was extinguished and the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is resolved by a perfected agreement under the specified law, the process is extinguished and subsequent appeals are inadmissible.

Parole chiave

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tax agreement process extinction Law 197/2022 inadmissible appeal settled dispute contenzioso tributario differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
110/ 01/ 2018 depositata il 12/11/2019, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7024/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro RUNGGALDIER NICOLAUS ERNST, rappresentato e difeso dall’avvocato IMPRODA ALBERTO unitamente agli avvocati TELCHINI BRUNETTOe MAYR MARCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. TRENTINO ALTO ADIGE n. 110/ 01/ 2018 depositata il 12/11/2019, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/08/2025 La