Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Prealpi S.P.A., had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Customs Agency, argued for dismissal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7683/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PREALPI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 290 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato D'ANDRIA CATALDO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARPANO GENNARO -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA n.948/2024 depositata il 27/03/2025;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7683/2025 Numero sezionale 2495/2025 Numero di raccolta generale 23268/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre ad accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/07/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 7683/2025 Numero sezionale 2495/2025 Numero di raccolta generale 23268/2025 Data pubblicazione 14/08/2025