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Decreto — n. 23261/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23261/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23261/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3413/2025 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 23261/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 23261/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3413/2025 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 23261/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva condono delle spese procedurali caso di rigore economico condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3413/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che la rappresenta e difende -ricorrente- contro IVM IMMOBILIEN VERWALTUNG MANAGEMENT GMBH, elettivamente domiciliata in VERONA VIA LEONE PANCALDO 68 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORABITO DAVIDE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTARELLI FRANCESCO -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’ABRUZZO n.804/2024 depositata il 11/11/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3413/2025 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 23261/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/07/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 3413/2025 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 23261/2025 Data pubblicazione 14/08/2025