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Decreto — n. 23256/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23256/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23256/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7203/2025 Numero sezionale 2489/2025 Numero di raccolta generale 23256/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 23256/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7203/2025 Numero sezionale 2489/2025 Numero di raccolta generale 23256/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale versamento dell'anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7203/2025 R.G. proposto da: ARREDI CHIARIELLO SRL, domiciliata in PALMA CAMPANIA VIA ROMA 310 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SALVI ANIELLO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.2509/2025 depositata il 25/03/2025;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7203/2025 Numero sezionale 2489/2025 Numero di raccolta generale 23256/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/07/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 7203/2025 Numero sezionale 2489/2025 Numero di raccolta generale 23256/2025 Data pubblicazione 14/08/2025