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Decreto — n. 23219/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23219/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23219/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10500/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VENICE YACHT PIER SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO nonchécontro COMUNE VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGATTAMELATA STEFANO, ONGARO NICOLETTA e IANNOTTA ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneton.819/05/2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 23219/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022e il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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imposta sulle imbarcazioni contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione amministrazione delle dogane amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10500/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VENICE YACHT PIER SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO nonchécontro COMUNE VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGATTAMELATA STEFANO, ONGARO NICOLETTA e IANNOTTA ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneton.819/05/2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022e il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/08/2025 LaP