Civil procedure dismissed: extinction of lawsuit due to administrative list entry under new tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following the insertion of the case into the administrative list for tax judgment extinction. The plaintiff argued for a hearing, but the court found the procedural requirements for extinction were met under the new law. Consequently, the lawsuit was terminated without a merits decision, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the administrative list for the extinction of tax judgments legally terminates the civil proceedings, barring further hearings unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30571/2021 R.G. proposto da ESSEMME AUTOMOTIVE SRL, rappresentata e difesadall’avvocato FERRARO VINCENZO DOMENICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.4047 /17 /2021 depositata il 11/05/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/08/2025 LaPresiden