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Ordinanza Interlocutoria — n. 23179/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding VAT deduction eligibility for non-profit rural development activities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23179/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal by a local cooperative against the Regional Tax Commission's denial of VAT refunds for rural development projects. The lower court held that the cooperative lacked formal entrepreneurial status and failed to separate accounts for promotional activities from commercial ones. Consequently, the Court ordered a remand to the lower tribunal for a new hearing to address these novel legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.P.R. 633/1972; Art. 19 D.P.R. 633/1972: The right to VAT deduction requires effective entrepreneurial activity; mere promotional activities without separate accounting or commercial nexus do not qualify for deduction.

Parole chiave

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VAT deduction eligibility non-profit organization status separate accounting requirements rural development projects tax administrative appeal assoggettamento all'IVA tassa di promozione del turismo rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.P.R. 633/1972
a) la disciplina IVA si rivolgeva non a soggetti che avevano una formale qualifica imprenditoriale, «bensì a soggetti che esercita[va]no effettivamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi “anche se non organizzate in forma di impresa” (art. 4 D.P:R.
Art. 19 D.P.R. 633/1972
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il diritto alla detrazione dell’IVA non sia legato esclusivamente al concetto di inerenza, ma alla diretta connessione con le cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite.
Art. 2082 cod. civ.
civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2082 cod. civ. e dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2082 cod. civ
civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2082 cod. civ.
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Testo completo

3/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31879/2021 R.G. proposto da GRUPPO AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE SCRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO GUGLIELMO (CNTGLL75A01H703D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANTILLO ORESTE (CNTRST65D14H703S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA - SEZ.ST. SALERNO n. 3943/04/21 depositata il 07/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3943/04/21 del 07/05/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Gruppo Azione Locale Colline Salernitane s.cons.r.l. (di seguito GAL) avverso la sentenza n. 5503/12/18 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2017. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con il provvedimento di diniego l’Amministrazione finanziaria riteneva il rimborso di imposta non dovuto in quanto relativo «all’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi riconducibili all’attuazione delle strategie di sviluppo rurale e dei progetti di cooperazione approccio Leader» e il GAL non aveva dimostrato «di avere operato alcuna separazione contabile, riportando nell’unico registro acquisti istituito, tutte le fatture con la dicitura “iva detraibile”, sia le fatture relative agli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività di promozione rurale (nello specifico fatture di consulenza organizzazione eventi, etc.), sia le fatture presumibilmente ricollegate e ricollegabili all’attività commerciale sfociata nella emissione delle fatture n. 1/2015 e 2/2015, sia le fatture di carattere promiscuo». 1.2.La CTR respingeva l’appello del GAL evidenziando che:

a) la disciplina IVA si rivolgeva non a soggetti che avevano una formale qualifica imprenditoriale, «bensì a soggetti che esercita[va]no effettivamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi “anche se non organizzate in forma di impresa” (art. 4 D.P:R. n. 633/1972), ovvero attività poste in essere dietro pagament o di corrispettivo»;

b) la mera attività promozionale svolta nel comune interesse dei soci sul piano della dedotta concertazione politica e culturale fuoriusciva dall’ambito normativo invocato. 2.Il GAL impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso del GAL è affidato a tre motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2082 cod. civ. e dell’art. 4, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR:

i) erroneamente ritenuto che l’attività di impresa sia esercitata soltanto da chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro pagamento di corrispettivo, così disattendendo la previsione normativa secondo la quale per esercizio di impresa si intende anche «l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile»; ii) disatteso la presunzione legale disposta dalla norma secondo cui «si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società (...)», escludendo «dall’ambito normativo invocato la mera attività promozionale svolta nel comune interesse dei soci sul piano della dedotta concertazione politica e culturale». 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 19 e 72 del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, essendo la società cessionaria destinataria di contributi pubblici, sussistano limitazioni al diritto di detrarre l’IVA corrisposta per l’acquisto di beni e servizi. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il diritto alla detrazione dell’IVA non sia legato esclusivamente al concetto di inerenza, ma alla diretta connessione con le cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite. 2.Le peculiari questioni di diritto sottese all’esame dei tre motivi, involgenti elementi di novità, giustificano il rinvio della causa a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M La Corte rinvia la