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Ordinanza — n. 23154/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court dismissal, ruling compensation requires explicit grave reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23154/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tax court's decision to terminate the dispute and compensate litigation costs without explicit justification. The appellant argued that the lower court failed to apply the rule of virtual defeat or provide specific reasons for cost compensation. The court held that while termination does not automatically trigger cost compensation, any such compensation must be explicitly motivated by grave and exceptional reasons, which were absent here.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15; art. 46: The termination of a tax dispute does not automatically preclude the evaluation of grounds for cost compensation, but any such compensation must be explicitly motivated by grave and exceptional reasons, which cannot be illogical or erroneous.

Parole chiave

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tax dispute termination cost compensation requirements grave exceptional reasons virtual defeat rule tax court procedure litigation costs allocation cassation review standard lotta contro gli sprechi

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
546,art. 15, ed all’art.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
2.1 – In termini generali, va premesso, la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, per cessazione della materia del contendere (art. 46, comma 1, d.lgs.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
–Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs.
art. 112 cod. proc. civ
15, ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, in sintesi, che l’impugnata sentenza aveva omesso di pronunciare sulle spese processuali dietro accertamento della soccombenza virtuale di controparte.

Giurisprudenza citata

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Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950
46, comma 3, cit., costituisce conseguenza automatica dell’estinzione del giudizio(Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950;
Cass., 21 settembre 2010, n. 19947
Cass., 21 settembre 2010, n. 19947; v., altresì, Corte costituzionale,n.
Corte costituzionale, n. 274 del 2005
Cass., 3 aprile 2024, n. 8834
Cass., 13 aprile 2016, n. 7273
8834; Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n.
Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231
7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231).
Cass., 15 aprile 2025, n. 9878
ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n.
Cass., 8 aprile 2024, n. 9312
9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17095/2023 R.G. proposto da Carrettucci Vanessa (CRRVSS69P63H501L), rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Fontanella ( FNTGLC76T06H501U ; gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro AMA -Azienda Municipale Ambiente - S.p.a. (05445891004) ; -intimata - avverso la sentenza n. 6392/2023, depositata il 15 maggio2023, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. FATTI DI CAUSA 1. – Carrettucci Vanessa , sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6392/2023, depositata il 15 maggio 2023, con la quale laCorte di giustizia tributaria di primo grado di Roma – spese processuali pronunciando sul giudizio proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, per l’ottemperanza della sentenza (n. 3388/2021 ) della Commissione tributaria provinciale di Roma –ha dichiarato cessata, tra le parti, la materia del contendere ed ha disciplinato le spese del giudizio disponendone la compensazione.

AMA -Azienda Municipale Ambiente - S.p.a. non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 15, ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, in sintesi, che l’impugnata sentenza aveva omesso di pronunciare sulle spese processuali dietro accertamento della soccombenza virtuale di controparte. Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 46, sull’assunto che, ad ogni modo, la disposta compensazione delle spese non risultava fondata su di una qualche motivazione che desse conto dei suoi presupposti e, in specie, della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni. 2.

–I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi –sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato. 2.1 – In termini generali, va premesso, la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, per cessazione della materia del contendere (art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, cit.), non preclude ex se la valutazione dei presupposti legittimanti la compensazione delle spese processuali purchè la relativa statuizione costituisca l’esitodi una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione (ope legis) che, prevista dall’art. 46, comma 3, cit., costituisce conseguenza automatica dell’estinzione del giudizio(Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950;

Cass., 21 settembre 2010, n. 19947; v., altresì, Corte costituzionale,n. 274 del 2005). E, in particolare, si è rimarcato che alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento dell’atto impugnato non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231). 2.2– Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 , ( ratione temporis) dispone(va) che « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».

In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, exart. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). 2.3– Nella fattispecie, la compensazione delle spese processuali è stata disposta sul rilievo che «nelle more, a seguito di diffida del legale delle ricorrente, l'AMA ha provveduto al pagamentodella somma di € 704,64, in favore dell'avv.

Fontanella Gianluca come da assegno del 10.1.2023 di pari importo, depositato in atti, .. . » ; con ciò, senza esaminare le ( e dar conto delle ) specifiche ragioni – se del caso afferenti al contenuto delle difese svolte, alle modalità di introduzione del giudizio ed alla stessa cronologia degli atti specificamente rilevanti nella fattispecie - che conse n tivano di derogare all’applicazione del principio della soccombenza virtuale, così disponendo per la compensazione delle spese processuali. 3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Roma, in diversa