Italian court allows cassation appeal against tax court fee compensation lacking specific exceptional reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed Luigi Riccelli's appeal against a second-instance tax court decision that compensated litigation costs without explicit justification. The lower court awarded fees based solely on the case outcome, whereas the appellant argued this violated statutory requirements demanding specific exceptional reasons for such compensation. The court ruled that the lower court's reasoning was illogical and failed to meet the legal standard, resulting in the cassation of the decision and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: In tax proceedings, compensation of litigation costs is permitted only upon reciprocal success or upon expressly motivated grave and exceptional reasons, and a mere reference to the case outcome constitutes a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10427/2023 R.G. proposto da Riccelli Luigi ( RCCLGU73R30C352I ), con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 41, presso lo studio dell’avvocato Fortunato Francesco Mirigliani ( MRGFTN79P27C352T ), rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Palermo ( PLRGPP78S28C352T; avv.giuseppepalermo@blupec.it –ricorrente – contro ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore p.t. (13756881002), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587;ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
–resistente – Regione Calabria; -intimata - avverso la sentenza n. 1192/2023, depositata il 21 aprile 2023 , della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria ; spese processuali udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. FATTI DI CAUSA 1. – Riccelli Luigi , sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1192/2023, depositata il 21 aprile 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell a Calabria ha accolto, per quanto di ragione, l’appello dall o stesso odierno ricorrente proposto, compensando, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è tardivamente costituita in giudizio al fine di partecipare alla discussione del ricorso. La Regione Calabria non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, ed agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la compensazione delle spese processuali era stata disposta, in difetto di soccombenza reciproca, senz’alcuna motivazione e, per dir meglio, sullostereotipato riferimento all’esito del giudizio. 2.
–Il motivo è fondato, e va accolto. 2.1 –Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 15, comma 2, ( ratione temporis) dispone(va) che « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.». In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, exart. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878;
Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). 2.2 –Nella fattispecie, la compensazione delle spese processuali è stata disposta (testualmente) «atteso l’esito del giudizio» quando –con dispositivo conforme alla motivazione – l’impugnato avviso di intimazione veniva annullato relativamente alle cartelle di pagamento presupposte recanti i nn. « 030.2007.0002.5946.38.000, 030.2009.0004.0956.41.000 e 030.2010.0034.7617.64.000 (« per sopravvenuta illegittimità»dell’avviso di intimazione ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; cd.
«Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010») ed i nn. 030.2011.0024.9762.28.000 , 030.2014.0011.7320.60.000 e 030.2014.0014.7872.15.000 (cartelle che «dovevano ritenersi già prescritte al momento della notifica dell’impugnata intimazione di pagamento, essendo ormai spirato a tale data –e cioè al 13 giugno 2018- il relativo termine triennale. »). Complessivo contesto argomentativo, questo, che rende allora del tutto perplesso, ed indeterminato, il riferimento all’esito del giudizio. 3.
– L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi al principio di diritto sopra esposto. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione